Un cittadino è stato assolto a Milano dall’accusa di aver violato la quarantena. Era stato fatto scendere il 15 gennaio 2022 da un treno e denunciato perché privo di un tampone negativo dopo un test positivo che risaliva a tre giorni prima. Un’altra sentenza attacca i dpcm. In questo caso la vicenda riguarda un 38enne che, dopo un controllo della Polfer, non solo era stato costretto a scendere dal treno Milano-Bari, ma era stato pure denunciato per l’inosservanza delle disposizioni impartite e per falso ideologico. Ma il giudice del tribunale di Milano lo ha assolto con la formula «il fatto non sussiste». Il giudice nella sentenza ha riportato che l’imputato «non sarebbe stato in grado di esporre a pericolo la salute pubblica», perché del tutto asintomatico.
Stando a quanto riportato da La Verità, la sentenza ha stabilito che è illegittimo e incostituzionale limitare con un regolamento generale e indifferenziato la libertà personale. Alla luce del fatto che all’orizzonte ci sono altri giudizi, come quelli sul reintegro dei lavoratori sospesi. Dunque, l’ipotesi di Maurizio Belpietro è che la legislazione d’emergenza varata negli anni della pandemia Covid possa essere «spazzata via per lasciare posto al diritto e ai diritti di cui noi, sin dal tempo dell’introduzione del green pass, ci siamo dichiarati difensori».
QUARANTENA VIOLATA? COSA DICE TRIBUNALE DI MILANO
La procura di Milano aveva chiesto alla giudice Sofia Fioretta la condanna a 2 mesi perché il 38enne aveva violato l’obbligo generale di quarantena introdotto il 25 febbraio 2020. La sentenza del tribunale di Milano ha stabilito che il passeggero in primis non era offensivo, quindi non era «in grado di esporre a pericolo la salute pubblica mediante concreta possibilità di contagio di un numero indeterminato di persone». Inoltre, come evidenziato dal Corriere della Sera, era del tutto asintomatico al momento del controllo sul treno e negativo al test effettuato in farmacia solo due ore dopo. L’altro motivo è che l’Asl non lo aveva mai sottoposto a quarantena. La contravvenzione doveva presupporre un ordine ad personam, non generalizzato. Quindi, per applicarla non basta violare l’obbligo contenuto nel provvedimento generale. Altrimenti ciò costituirebbe una violazione illegittima della libertà personale e quindi sarebbe incostituzionale, visto che quel tipo di limitazione è riservata all’Autorità Giudiziaria e va fatta con provvedimenti ad personam. Di conseguenza, per la giudice «un regolamento generale e indifferenziato che imponga la quarantena ai positivi Covid appare illegittimo e dunque incostituzionale, sicché può essere disapplicato e la sua violazione non può integrare ipotesi di reato».