Dopo tanta attesa finalmente la quinta rata della rottamazione quater ha una proroga ufficiale. In realtà il rinvio era stato comunicato qualche giorno fa da Maurizio Leo (viceministro dell’Economia) dopo aver parlato al Consiglio del Ministri e aver dato il “via” al decreto legislativo correttivo del concordato preventivo biennale e del calendario fiscale.



La notizia arriva direttamente dalle “fonti di Governo”, un sistema rivisto e approvato per velocizzarsi, dato che in passato esisteva il famoso “comunicato di Legge”. Vediamo dunque a quando è stata confermata la proroga contenuta nel decreto correttivo.

Quinta rata e rottamazione quater: il testo della proroga

La proroga per la quinta rata della rottamazione quater è stata spostata al 15 settembre. Il Consiglio dei Ministri ha rilasciato quanto segue:



«Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale»

La novità è stata riportata come segue all’interno del testo della proroga:

«Il mancato, insufficiente o tardivo versamento della rata di cui all’articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in scadenza il 31 luglio 2024, non determina l’inefficacia della definizione prevista dall’articolo 1, comma 231, della citata legge n. 197 del 2022 se il debitore effettua l’integrale pagamento di tale rata entro il 15 settembre 2024. Si applicano le disposizioni dell’articolo 1, comma 244, della predetta legge n. 197 del 2022».



Grazie alla proroga a metà settembre della rottamazione quater, i cittadini che vogliono pagare i loro debiti fiscali e contributivi possono farlo senza maggiorazione e senza alcuna sanzione applicabile. Dunque chi non ha pagato entro il 31 luglio può dormire sonni tranquilli dato che beneficerà ancora della misura.

Non manca neanche con questo slittamento la possibilità di poter usufruire dei famosi e standard cinque giorni di tolleranza. Dunque dal 15 settembre (giorno di proroga ufficiale) i contribuenti in difetto hanno tempo entro e non oltre il 20 settembre (pena il decadimento del beneficio).