Il ravvedimento operoso speciale 2023 è uno strumento molto utile per coloro che hanno la necessità di regolarizzare la propria posizione col fisco in caso di errori, omissioni o versamenti carenti rilevati nella dichiarazione dei redditi. Ecco perché è importantissimo non perdere la scadenza del 31 marzo.
Ravvedimento operoso speciale 2023: a cosa serve
Ciò che si dichiara attraverso il modello 730 molto spesso, e non necessariamente per malafede, potrebbe essere sbagliato e necessita di correzioni. Ecco perché è stato previsto dall’ordinamento lo strumento del ravvedimento operoso. La legge di bilancio 2023, approvata il 28 dicembre 2022, ha introdotto il ravvedimento operoso speciale 2023. Ecco cos’è e di cosa si tratta.
Il ravvedimento operoso speciale introdotto attraverso la legge di bilancio 2023 consente di regolarizzare le dichiarazioni dei redditi validamente presentate entro i termini di legge e, più precisamente, relativamente al periodo d’imposta 2021 entro la fine dell’anno fiscale (31 dicembre). Lo stesso vale anche per i periodi d’imposta precedenti. Questo consente al contribuente di ridurre le sanzioni previste dalla normativa ma vediamo insieme quanto esattamente è possibile risparmiare.
Anzitutto vanno ricordate le date entro cui è possibile usufruire del ravvedimento operoso speciale 2023 e cioè il 31 marzo 2023. Solo entro questa data sarà possibile ravvedersi.
Entro questa data, oltre a dare le giuste comunicazioni all’Agenzia delle Entrate, correggendo di fatti quanto affermato in precedenza, i contribuenti dovranno provvedere anche a:
- pagare integralmente l’importo in caso di pagamento integrale;
- pagare la prim arata in caso di rateizzazione;
- a rimuovere le irregolarità e le omissioni che sono oggetto del ravvedimento.
Ravvedimento operoso speciale 2023: a quanto ammontano le sanzioni
Il ravvedimento operoso speciale 2023 può avere ad oggetto il pagamento di interessi, sanzioni e imposta in misura ridotta. Nel caso di pagamento di interessi, questi saranno calcolati sulla base del tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.
Il ravvedimento operoso speciale 2023 consente ai contribuenti di versare un importo pari ad un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni previste dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti.
Di seguito tutte le sanzioni amministrative ridotte:
- ad 1/10 di quella ordinaria nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data di scadenza;
- ad 1/10 del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, oppure a 1/10 del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 30 giorni;
- ad 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il 90esimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore;
- ad 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore;
- ad 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall’omissione o dall’errore;
- ad 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore;
- ad 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione, salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale.