La certificazione delle competenze acquisite nei contesti formali, non formali e informali è definito, dalla legge 92/2012 firmata dal Ministro Fornero ai tempi del Governo Monti, come un atto pubblico finalizzato a garantire la trasparenza e il riconoscimento degli apprendimenti, in coerenza con gli indirizzi fissati dall’Unione europea.
La certificazione dovrebbe condurre al rilascio di un certificato, un diploma o un titolo che documenta formalmente l’accertamento e la convalida effettuati da un ente pubblico, o da un soggetto accreditato/autorizzato, sulla base di procedure di certificazione ispirate a criteri di semplificazione, tracciabilità e accessibilità della documentazione e dei servizi.
Nella stessa legge si definisce la competenza certificabile come quell’insieme strutturato di conoscenze e di abilità, acquisite nei diversi contesti e riconoscibili anche come crediti formativi, previa, appunto, apposita procedura di validazione nel caso degli apprendimenti non formali e informali.
Si pensi a quanto possa essere utile una procedura di questo tipo in un percorso individuale finalizzato all’inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro di giovani ma soprattutto di lavoratori maturi in possesso di titoli di studio non particolarmente spendibili e con difficoltà oggettive a frequentare un corso di formazione tradizionale in aula od online.
Si pensi, in particolare, alla possibilità di valorizzare le competenze maturate in un contesto di apprendimento informale ossia quello che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di una persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell’ambito del lavoro, della famiglia e nel tempo libero (l’associazionismo solo a titolo esemplificativo).
Dalla legge ne è disceso, come sempre nel caso di legge delega, un decreto delegato, il 13 del 2013, chiamato alla definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni.
Solo nel gennaio di questo anno, dopo ben 8 anni e diversi Governi e ministri del Lavoro di vario orientamento politico, è stato però pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto di recepimento Linee guida del Sistema nazionale certificazione delle competenze
Manca ancora per la concreta fruibilità del sistema, oltre alle varie discipline regionali di implementazione, un ultimo “mattoncino”: il fascicolo elettronico del lavoratore, previsto dal Jobs Act del 2015, che dovrebbe contenere tutte le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche e ai versamenti contributivi ai fini della fruizione di ammortizzatori sociali delle persone.
Le idee, anche quelle buone, della politica e dei governi, insomma, come dovrebbe insegnarci questa vicenda, devono poi trasformarsi in atti, provvedimenti e procedure semplici, efficaci e sostenibili nell’interesse, prima di tutto, dei cittadini, in particolare quelli più deboli.
Da precedenti, quindi, come questo c’è da auspicare che chi sarà chiamato, ad esempio, a riscrivere l’ennesima, e da augurarsi definitiva, versione del Recovery plan abbia, oltre a facili slogan politici, le idee chiare su come rendere i progetti e le dichiarazioni di principio, spesso condivisibili, misure e strumenti a disposizione, in tempi brevi e con costi sostenibili, dei cittadini.