Se il Reddito di cittadinanza è un’integrazione salariale, nei nuclei familiari dove vi sono figli maggiorenni, laureati e disoccupati, questo potrebbe essere richiesto e percepito? Va detto che il reddito di cittadinanza consente a molte famiglie e singoli, oggi di vivere senza stare sotto la socia di povertà e, soprattutto, con un credito disponibile utile per acquistare generi alimentari e vivere una vita dignitosa. Questo reddito viene riconosciuto qualora non si superino i 9360 euro all’anno e il contributo massimo è infatti commisurato a questa soglia: salvo rare eccezioni, i percettori possono contare su un reddito di 780 euro all’anno .
Reddito di cittadinanza: quando possono fare domanda i figli disoccupati?
Si sa che il reddito complessivo viene commisurato all’intero nucleo familiare, come specificato anche dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e questo spiega perché oltre il 43% dei beneficiari del reddito di cittadinanza sono infatti “single”.
I figli disoccupati che non possono prendere una residenza differente da quella dei genitori proprio a causa del disagio socio-economico e sono così costretti a stare all’interno dell’abitazione di famiglia, possono dunque richiedere il reddito di cittadinanza, purchè vengano rispettati i limiti reddituali. In altre parole il calcolo dell’assegno mensile deve essere sempre commisurato ai limiti di reddito e non possono essere fatte eccezioni a ciò. Poniamo il caso di un uomo di 40 anni che vive con la madre di 67 anni, non più in età da lavoro e dunque non beneficiaria del reddito di cittadinanza, ma percettore soltanto dell’assegno sociale, in questo caso specifico il figlio può percepire il Reddito di cittadinanza, pur abitando in casa con la madre che indubbiamente non ha un reddito minimo.
Reddito di cittadinanza: a quanto ammonterebbe l’importo mensile
Dal momento che il requisito essenziale per poter percepire il Reddito di Cittadinanza è il reddito annuale, ciascuna valutazione dovrà essere commisurata a questo. L’assegno complessivo non può superare i 780 euro mensili moltiplicati per la scala di equivalenza, meno il valore del reddito familiare.
L’importo minimo è composto sostanzialmente da due parti:
- integrazione del reddito fino a un massimo 6.000 euro moltiplicati per la scala di equivalenza;
- integrazione di un ammontare annuo pari al canone di locazione fino ad un massimo di 3.360 euro (280 euro al mese), o della rata del mutuo fino ad un massimo di 1.800 euro (150 euro al mese).
Come già detto, questi requisiti vengono considerati in riferimento all’intero nucleo familiare. Dunque, bisognerà verificare se lo stesso ha un ISEE inferiore a 9.360 euro annui e soddisfa gli altri requisiti patrimoniali e reddituali richiesti.