In questi giorni l’emergenza Covid-19 ha indotto molti osservatori a parlare di “Reddito di quarantena”. La ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, ha annunciato che saranno studiate nuove misure per un “ampliamento” del reddito di cittadinanza, potrebbe trattarsi di un bonus di natura transitoria per fronteggiare il periodo di emergenza. Tra le ipotesi in campo, c’è quella di un “Reddito di emergenza” destinato alle famiglie in difficoltà e non si esclude il possibile ampliamento della platea dei beneficiari per garantire il sussidio anche a coloro che non possono lavorare a causa delle restrizioni vigenti.



La pandemia che stiamo affrontando comporterà indubbiamente una crisi economica che toccherà tutto il mondo e l’impatto sul nostro Paese, che già registrava un elevato tasso di disoccupazione, non potrà che essere drammatico. Ereditiamo un mercato del lavoro impreparato ad affrontare una situazione emergenziale come quella attuale, perché da sempre debole. E per l’Italia il tasto è dolente, in quanto non è riuscita a rafforzarsi sotto questo aspetto, a causa di riforme che di rado si sono rivelate adatte a sviluppare politiche attive per l’impiego o servizi di collocamento tali da spingere i beneficiari dei sussidi, ormai sempre più numerosi e generosi, a impegnarsi in attività di formazione e ricerca del lavoro.



Ma guardiamo brevemente l’evoluzione legislativa che ci ha condotti alla situazione attuale, partendo dalla metà degli anni ’90, quando in Italia si assiste a una serie di riforme che hanno profondamente modificato le regole del mercato del lavoro. Fino ad allora predominava il sistema pubblico del collocamento che, agendo in monopolio, aveva costituito un’impresa economica rivelatasi però inefficiente, soprattutto a causa del divieto posto ai privati di esercitare l’attività di mediazione tra la domanda e l’offerta di lavoro.

Hanno contribuito a rinnovare il sistema le riforme Bassanini-Treu del 1997, che hanno messo in discussione l’eccessiva rigidità del mercato del lavoro esistente fino ad allora e che hanno fornito una spinta decisiva verso la cooperazione tra soggetti pubblici e privati nel collocamento al lavoro.



In questo contesto la legge Treu rappresentava la prima apertura normativa all’intervento dei privati nel settore dopo decenni dall’introduzione dello Statuto dei lavoratori che lo escludeva. La riforma mirava a contrastare la disoccupazione attraverso il lavoro temporaneo: promuoveva, infatti, la flessibilità lavorativa dei contratti a tempo determinato, del lavoro interinale, del job sharing e di altre forme contrattuali di lavoro atipico.

La riforma Bassanini, invece, prevedeva il decentramento delle funzioni, per cui lo Stato si riservava le competenze riguardanti le politiche passive del lavoro, mentre alle Regioni venivano riservate le politiche attive per favorire l’occupazione e il reinserimento dei lavoratori. Inoltre, con il Dlgs 469/97 vennero introdotti i Centri per l’impiego e alle Province vennero assegnate, mediante legge regionale, le funzioni di gestione dell’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, in modo da garantire un’interazione tra i servizi per l’impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative. In realtà, però, il riparto delle competenze fra diverse istituzioni non favoriva certo il coordinamento delle politiche del lavoro.

Quindi, per la prima volta, il legislatore riconosce un ruolo ai servizi per il lavoro, attività che superano il concetto di collocamento e vanno verso le politiche attive del lavoro. Nel delineato quadro di mercato del lavoro a gestione mista, subentra poi, a supporto di quanto promosso dalle riforme Bassanini-Treu, la legge Biagi (legge 14 febbraio 2003 n. 30), che prevedeva una maggiore apertura verso le agenzie private per il lavoro nonché una maggiore flessibilità dei contratti di lavoro.

Alla legge Biagi sono state mosse non poche critiche, in quanto in molti ritengono che si tratti di una legge incompiuta e troppo articolata che non ha disciplinato in maniera dettagliata i sistemi di cooperazione e che non ha garantito una stabilità lavorativa, perché ha di fatto incrementato l’utilizzo di contratti part-time o temporanei, al di là delle buone intenzioni dichiarate dal legislatore.

In questo contesto, i nuovi Spi prendono il posto degli uffici di collocamento. Il loro scopo istituzionale consiste nell’ottimizzare i tempi d’incontro tra la domanda e l’offerta affinché vengano in contatto potenziali lavoratori e potenziali datori di lavoro, fenomeno che gli economisti definiscono “matching” fra domanda e offerta di lavoro.

Volgendo lo sguardo verso le iniziative di politica attiva intraprese nel nostro Paese, non possiamo non menzionare l’innovativa misura Dote unica lavoro. Si tratta di un’iniziativa partita dalla Regione Lombardia nel 2013 e finanziata dal Fondo sociale europeo per favorire l’occupazione e l’inserimento nel mondo del lavoro. Dote unica lavoro individua cinque fasce di intensità di aiuto, a ciascuna delle quali corrisponde un determinato budget (il cui importo massimo è di 4.500 euro), detto Dote, e il cui valore viene calcolato in relazione ad alcuni fattori quali l’età, il sesso, la distanza dal mercato del lavoro e il titolo di studio dei candidati.

Quindi attraverso questo sistema si offre all’utente un aiuto proporzionato alle difficoltà che egli riscontra nell’inserirsi nel mercato del lavoro e la misura si rivolge ai cittadini residenti o domiciliati in Lombardia inclusi nella fascia d’età da 30 a 64 anni e comprende gli iscritti alle liste di disoccupazione, i percettori di Naspi o di altre indennità, i lavoratori in cassa integrazione e altri soggetti.

Il sistema Dul prevede che la Regione attribuisca l’importo della Dote agli operatori che accompagnano gli utenti nel percorso di reinserimento lavorativo e agli stessi operatori è riconosciuta un’ulteriore premialità nel momento in cui viene raggiunto il risultato occupazionale, cioè quando la risorsa presa in carico sottoscrive un contratto di lavoro di almeno sei mesi.

Dato che vi sono fasce di utenti più difficili da collocare, i servizi per l’impiego potrebbero incorrere in logiche che compromettono la loro corretta funzionalità: i rischi più comuni sono il creaming (detto anche cherry picking), che consiste nella preferenza, da parte del privato, per gli utenti che risultano più facili da collocare, perché, ad esempio, hanno un livello di istruzione più alto rispetto ad altri. Per far fronte al creaming, si assegna una premialità maggiore alle fasce di più difficile collocazione.

Altro rischio è il gaming, che si verifica quando l’utente e l’agenzia di collocamento stipulano un accordo per simulare il collocamento dell’utente allo scopo di ottenere indebitamente la premialità. Per scoraggiare il gaming si assegna, agli operatori che collocano i lavoratori, parte della premialità solo dopo un periodo di tempo di almeno 6 mesi, per far sì che il costo dell’assunzione sia superiore rispetto alla premialità.

Il sistema Dul della Regione Lombardia è stato preso a modello a livello nazionale e reso dunque complementare alla misura del reddito di cittadinanza. Il decreto legislativo 150/2015, attuativo del Jobs Act, ha introdotto l’Assegno di ricollocazione (Adr) inteso come una “dote individuale di ricollocazione” da spendere per la propria formazione professionale presso i centri per l’impiego e gli altri soggetti accreditati. Chi fruisce dell’Adr non può attivare Dote unica lavoro. Ma a oggi l’assegno di ricollocazione spetta ai soli beneficiari del reddito di cittadinanza che stipulano il patto per il lavoro con il centro per l’impiego e sebbene l’Adr non sia stato del tutto recepito dall’attuale governo giallo-rosso, non è da escludere che potrebbe essere uno strumento utile a trasformare il reddito di cittadinanza da misura passiva qual è attualmente a misura attiva.

Infatti, uno dei grandi limiti del reddito di cittadinanza consiste nel fatto che finora non è riuscito a coniugarsi con le politiche attive del lavoro, perché ostacolato dall’inefficienza dei centri per l’impiego, sia pubblici che privati, che non funzionano adeguatamente.

Attualmente ci troviamo in una fase di regressione delle politiche attive, in quanto la misura del Rdc, così come si presenta, sovraccarica di funzioni, scoraggia la ricerca del lavoro e resta eminentemente uno strumento passivo di sostegno al reddito.

Non è ancora chiara la direzione verso la quale ci porterà la campagna appena nata per il Reddito di emergenza, ma il rischio che gli effetti della crisi generata dal Covid-19 peggioreranno il presente quadro, è certamente alto. L’auspicio è che il nostro Paese dalle “mezze misure” possa valutare degli interventi ad hoc per rialzarsi più forte di prima.

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