Sono state depositate le motivazioni della sentenza di bocciatura del referendum cannabis. La Corte Costituzionale ha definito il quesito contraddittorio, entrando nel dettaglio del suo no. Un giudizio però è particolarmente perentorio: con il via libera, si sarebbe dato il via anche alle droghe pesanti.
Nel corso del suo intervento, la Consulta ha spiegato che il referendum cannabis avrebbe condotto alla depenalizzazione delle coltivazioni di tutte le piante da cui si estraggono sostanze stupefacenti, sia leggere che pesandosi, cozzando “con gli obblighi internazionali derivanti dalle Convenzioni di Vienna e di New York e con la Decisione Quadro 2004/757/GAI”. La Corte Costituzionale ha poi acceso i riflettori sulle tre parti in cui è stato articolato il quesito referendario…
REFERENDUM CANNABIS: MOTIVAZIONI SENTENZA BOCCIATURA
Per quanto riguarda la prima parte del referendum cannabis, eliminare la parola “coltiva” dal primo comma dell’articolo 73 del Testo unico sugli stupefacenti farebbe venire meno la rilevanza penale anche della coltivazione delle piante da cui si estraggono le droghe pesanti, basti pensare a papavero sonnifero e foglie di coca. Ma non solo: la richiesta referendaria non avrebbe superato il limite posto da altre norme presenti nell’ordinamento (sanzioni per la coltivazione della pianta di cannabis nonché di ogni altra pianta da cui possono estrarsi sostanze stupefacenti, articoli 26-28 del Testo unico sugli stupefacenti). Per quanto concerne la seconda parte del referendum cannabis, la Corte Costituzionale ha parlato di manifesta contraddittorietà: “L’abrogazione della pena detentiva per le condotte aventi ad oggetto le sole droghe leggere avrebbe determinato una stridente antinomia con il trattamento sanzionatorio di analoghi fatti, ma di «lieve entità». Per questi ultimi, infatti, sarebbe rimasta comunque in vigore la pena congiunta della reclusione e della multa; ciò avrebbe finito per porre l’elettore di fronte a una scelta illogica e contraddittoria”.