AFFLUENZA REFERENDUM QUESITO 2: IL DATO DEFINITIVO

I dati definitivi relativi all’affluenza per il quesito 2 dei referendum sulla giustizia (scheda arancione inerente alle misure cautelari), parlano di un 20,93% degli elettori che si è recato alle urne. Per quanto concerne invece il voto degli italiani all’estero, non esiste ancora una percentuale che si possa ritenere rappresentativa dell’affluenza effettiva, ma il dato parziale denuncia un astensionismo potenzialmente più elevato rispetto a quello riscontrato all’interno del Belpaese (siamo al 12,07%).



Al momento, peraltro, non c’è ancora un risultato definitivo, visto che mancano esattamente 120 sezioni su 61.569 complessive. Tuttavia, il quadro sembra ormai essere delineato, con il Sì in netto vantaggio sul No: 55,80% contro 44,20%. Il successo del Sì è, tuttavia, la più classica delle vittorie di Pirro, in quanto, non essendo stato raggiunto il quorum del 50% + 1, la consultazione referendaria non si può ritenere valida. Di conseguenza, si può dire che a imporsi è stato il No. (aggiornamento di Alessandro Nidi)



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AFFLUENZA REFERENDUM QUESITO 2 ALLE ORE 23, EXIT POLL

Alle 23 si sono chiuse le urne dei referendum sulla giustizia. Secondo i dati del ministro dell’Interno, l’affluenza si colloca tra il 14,79% del quesito n. 5, quello sull’elezione dei componenti togati del Csm, e il 15,72% del quesito sull’abrogazione dell legge Severino. Dati dunque molto bassi e abbastanza uniformi, lontanissimi dal quorum di validità, 50% più uno degli aventi diritto: la proposta soggetta a referendum è dunque respinta. Il quesito n. 2, scheda colore arancione, era relativo alla limitazione delle misure cautelari, quelle cioè di custodia preventiva a cui un imputato può essere sottoposto prima della sentenza. Alle 23, ora di chiusura dei seggi, il quesito ottiene un’affluenza del 15,09%, e secondo gli exit poll di Opinio per Rai i sì si attestano tra il 68% e il 72%, i no tra il 28% e il 32%, mentre cominciano ad affluire i primi dati reali, che attribuiscono al sì il 54% e al no il 46%.



AFFLUENZA REFERENDUM QUESITO 2 ALLE ORE 12

Con la conferma dei dati sull’affluenza al Referendum Giustizia 2022 delle ore 12, si profila molto ardua la rincorsa al quorum del 50% anche per il Quesito n.2 sulle misure cautelari: a mezzogiorno hanno votato infatti la scheda arancione solo il 6,77% degli aventi diritto di voto.

Quando mancano ormai poche manciate di Comuni per la comunicazione dei risultati effettivi sull’affluenza, il dato in tendenza vedrebbe una situazione alle ore 23 al massimo pari al 30%, dunque ben lontani dal numero necessario per rendere valido il Quesito referendario sulla limitazione delle misure cautelari preventive. Per il momento non vi scorgono differenze di percentuali tra le schede dei cinque quesiti, mentre è decisamente ampia la forbice tra i Comuni che parallelamente votano anche per le Comunali (975 in tutta Italia) e quelli invece con seggi aperti solo per i 5 Referendum sulla Giustizia. (agg. di Niccolò Magnani) Quesito 2, cosa succede se vince il SÌ – DIRETTA Referendum Giustizia – 5 quesiti Referendum: quali sono – Come si vota – LIVE Elezioni 2022: dati Comunali in tempo reale

QUESITO 2, REFERENDUM GIUSTIZIA: I PRIMI DATI SULL’AFFLUENZA

Il quesito numero 2 del referendum giustizia (scheda arancione), come vi abbiamo spiegato, interviene invece sulla limitazione delle misure cautelari, con l’eliminazione dell’inciso finale dell’art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari ed esigenze cautelari, in un processo penale. Proviamo a descrivere meglio la situazione, in modo da consentirvi di scegliere con cura cosa votare: attualmente, la carcerazione preventiva può essere disposta qualora si ravvisi un possibile rischio di inquinamento delle prove in un’inchiesta, di fuga da parte di chi è sottoposto a indagine e il “concreto e attuale pericolo” di reiterazione del reato.

Ai votanti si chiede se vogliano limitare i casi in cui può essere disposta la misura cautelare per rischio di reiterazione. Chi sceglie il ‘SÌ’, vota per la cancellazione della reiterazione per alcuni reati che prevedono pene minori e per il reato di finanziamento illecito dei partiti. Con il ‘NO’, invece, si sottolinea che il codice già prevede dei limiti. Alle ore 12, l’affluenza alle urne per questo quesito del referendum era del 5,16%: il quorum appare decisamente lontano. (aggiornamento di Alessandro Nidi)

REFERENDUM GIUSTIZIA, TESTO QUESITO N.2: LA SCHEDA ARANCIONE

Il Quesito n. 2 dei 5 Referendum popolari abrogativi ammessi dalla Corte Costituzionale per l’Election Day del 12 giugno 2022 riguarda la limitazione delle misure cautelari. In particolare, alle urne si andrà a votare l’abrogazione dell’ultimo inciso dell’articolo 274 (comma 1, lett. C) del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale. Esso prevede la possibilità di emettere qualsiasi misura cautelare nel caso in cui ricorra il pericolo di “reiterazione del reato”.

Ecco il testo integrale che si troverà sulla scheda arancione ai seggi per i Referendum giustizia: «Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.447 (Approvazione del codice di procedura penale) risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.274, comma 1, lettera c), limitatamente alle parole: “o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni.”?».

LIMITAZIONE DELLE MISURE CAUTELARI: COSA PREVEDE

Le misure cautelari sono dei provvedimenti emessi da un giudice che vanno a ostacolare le libertà personali dell’indagato o dell’imputato prima dell’inizio del processo oppure durante il processo stesso. L’ultimo inciso dell’art. 274, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, prevede che venga emessa una qualsiasi misura cautelare nel caso in cui “sussiste il concreto e attuale pericolo che la persona commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l’ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede”. L’esigenza è ravvisata in questo caso nelle tutela della collettività che tiene conto delle specifiche modalità e circostanze del fatto e della personalità del soggetto. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, “le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni”.

Con l’abrogazione dell’inciso in questione tramite il quesito n.2 del Referendum giustizia, che in altri termini riguarda la cosiddetta “reiterazione del reato”, quest’ultima verrebbe dunque eliminata dalle motivazioni per cui è possibile emettere una misura cautelare. I giudici sarebbero chiamati a discutere caso per caso le motivazioni.

LIMITAZIONE DELLE MISURE CAUTELARI: PERCHÈ SÌ/PERCHÈ NO AL REFERENDUM GIUSTIZIA N.2

Come e perché votare Sì

Barrando la casella SÌ sulla scheda arancione si conferma la volontà di abrogare l’ultimo inciso dell’art. 274, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, ovvero di eliminare la “reiterazione del reato” dalle motivazioni utili per emettere una misura cautelare nei confronti di indagati e imputati prima del processo. Chi sostiene il Sì ritiene che in questo modo si possano evitare delle limitazioni della libertà a coloro che poi risultano innocenti. “In Italia, negli ultimi trent’anni si sono registrati, ogni anno, moltissimi casi di ingiusta detenzione e di errori giudiziari. Ciò non è degno di uno Stato di diritto.  La custodia cautelare, prima di una condanna definitiva, deve essere un rimedio assolutamente eccezionale; nel nostro Paese, non è così, e la carcerazione preventiva da eccezione è diventata la regola! Attenzione, i detrattori dei referendum affermano che si vorrebbe abolire la custodia cautelare, ma ciò non corrisponde al vero. Nessuno chiede di abrogare la custodia cautelare in carcere e le condizioni per la sua applicazione, tanto che il quesito referendario non riguarda l’abolizione generica del pericolo di reiterazione del reato. Con questo referendum si vuole soltanto limitare l’abuso della carcerazione preventiva e porvi un freno”, dice Giulia Bongiorno, senatrice responsabile Giustizia della Lega.

Come e perché votare No
Barrando la casella NO sulla scheda arancione si conferma la volontà di mantenere l’ultimo inciso dell’art. 274, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, facendo sì che la “reiterazione del reato” rimanga tra le motivazioni utili per emettere una misura cautelare nei confronti di indagati e imputati prima del processo. Chi sostiene il No ritiene che questa nuova limitazione delle misure cautelari potrebbe rappresentare un rischio per la collettività. “Riteniamo che questo quesito metta a repentaglio una norma che serve a tutelare le vittime e la sicurezza pubblica. Si tratta di reati come stalking, truffe agli anziani, spaccio, anche quando gli accusati vengono colti in flagranza di reato verrebbero rimessi in libertà senza nessuna restrizione a tutela della sicurezza pubblica”, dice Franco Mirabelli, senatore capogruppo Pd in commissione Giustizia.

QUESITO N.2, COSA SUCCEDE SE VINCE IL SÌ

Se dovesse vincere il Sì al Referendum giustizia quesito n.2

– ovvero se dovesse essere raggiunto il quorum del 50% più uno dei voti degli aventi diritto di voto – l’ultimo inciso dell’art. 274, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale verrebbe abrogato. Si abolirebbe dunque la possibilità di procedere alla privazione della libertà in ragione di una possibile “reiterazione del medesimo reato”, ma resterebbe in vigore la carcerazione preventiva per chi commette reati più gravi.