REFERENDUM GIUSTIZIA, QUESITO N. 2: LIMITAZIONE MISURE CAUTELARI

Il 12 giugno 2022, in occasione dell’Election Day, si vota anche per i cinque Referendum sulla Giustizia: il Quesito n.2, con scheda arancione, è quello che riguarda la limitazione delle misure cautelari. Gli elettori, nel dettaglio, si esprimeranno per l’abrogazione dell’ultimo inciso dell’articolo 274 (comma 1, lett. C) del codice di procedura penale, che prevede la possibilità di emettere qualsiasi misura cautelare nei confronti di indagati e imputati prima del processo nel caso in cui sussista il pericolo di “reiterazione del reato”. La motivazione in questione è quella più utilizzata in Italia.



Affinché sussista la validità della consultazione referendaria popolare abrogativa è necessario che si rechino alle urne metà degli aventi diritto al voto più uno. Il quorum infatti è fissato al 50% + 1. Cosa accade nel caso in cui ciò non avvenga? La situazione rimarrebbe invariata, per cui la “reiterazione di reato” resterebbe tra le motivazioni valide per l’emissione di misure cautelari di vario titolo. Nel caso in cui il numero minimo di voti necessario venisse raggiunto, invece, a decidere per il “sì” o per il “no” sarebbero proprio gli elettori tramite l’espressione delle proprie preferenze alle urne.



DIRETTA Referendum Giustizia – 5 quesiti Referendum: quali sono – Come si vota – LIVE Elezioni 2022: dati Comunali in tempo reale

REFERENDUM GIUSTIZIA, QUESITO N. 2: SÌ O NO, COSA SUCCEDE

Nel caso in cui al Quesito n.2 del Referendum sulla Giustizia vincesse il “” verrebbe abrogato l’ultimo inciso dell’articolo 274 (comma 1, lett. C) del codice di procedura penale. La “reiterazione del reato” smetterebbe dunque di essere una motivazione valida per la privazione della libertà degli indagati e degli imputati prima del processo. Resterebbe in vigore la carcerazione preventiva per chi commette reati gravi, mentre in quelli più lievi si valuterebbe il rischio caso per caso.



Nel caso in cui al Quesito n.2 del Referendum sulla Giustizia vincesse il “no” invece l’ultimo inciso dell’articolo 274 (comma 1, lett. C) del codice di procedura penale rimarrebbe in vigore. Una qualsiasi misura cautelare continuerebbe dunque a potere essere emessa nel caso in cui “sussiste il concreto e attuale pericolo che la persona commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l’ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede”.