In tema di regime forfettario, la circolare 9/2019 dell’Agenzia delle Entrate fornisce un’indicazione importante per quanti si trovavano già in tale regime, ma con i vecchi criteri relativi al limite di ricavi/compensi pari a 30.000 euro. Si legge infatti che “il nuovo limite di ricavi/compensi di 65.000 euro va verificato, come si evince dall’espressa previsione normativa, con riferimento al limite dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti nell’anno precedente all’applicazione del regime forfetario. Da ciò consegue che, ad esempio, nel caso in cui il contribuente abbia superato la soglia di 30.000 euro di ricavi/compensi al 31 dicembre 2018, ma abbia conseguito/percepito, nel medesimo periodo d’imposta, ricavi/compensi non superiori alla soglia di 65.000 euro (quindi superiori ai limiti imposti dalla vecchia normativa ma inferiori a quelli indicati dalla nuova previsione della legge di bilancio 2019), può rimanere nel regime forfetario, applicando le disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2019”.
IL PASSAGGIO AL REGIME FORFETTARIO
Periodo piuttosto “frenetico” per Partite Iva e commercialisti date le scadenze che si assommano domani 30 aprile 2019: Regime Forfettario ed Esterometro vedono l’Agenzia delle Entrate impegnata nella ricezione delle diverse documentazioni per passare dal regime semplificato e ordinario al nuovo forfettario. A chiarire il tutto la Circolare 9/2019 dell’Agenzia delle Entrate in cui vengono specificati i nuovi requisiti e tutti gli ambiti di applicazione del nuovo regime rinnovato dalla Legge di Bilancio 2019. «I contribuenti che erano in regime semplificato perché non presentavano i requisiti ai fini dell’applicazione del regime forfetario, a partire dal 2019 possono applicare questo regime, senza dover fare alcuna comunicazione né esercitare una specifica opzione, poiché sono venute meno le cause di esclusione»: basta che non abbiano conseguito ricavi e compensino superiori a 65mila euro e possono passare, come spiegato dalla Agenzia delle Entrate, al nuovo Regime Forfettario. La stessa circolare stabilisce che non possono entrare in tale regime «gli esercenti attività d’impresa arti o professioni che contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari o che controllano società a responsabilità limitata che svolgono attività riconducibili a quella da loro svolta in regime forfetario».
ESTEROMETRO: REQUISTI E REGOLE
Ricordiamo che il Regime Forfettario si applica alle Partite Iva che nell’anno precedente hanno ricevuto ricavi non superiori a 65mila euro e possono dunque aderire ad un pagamento delle tasse nella misura di imposta unica al 15%, sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap. Mentre dunque l’Agenzia delle Entrate si appresta a ricevere tutte le ultime documentazioni sul Forfettario, la seconda “rivoluzione” imposta dal Governo con l’ultima Manovra è la fatturazione elettronica “allargata” col la quale di fatto si è abolito lo Spesometro, ovvero la Comunicazione Iva delle fatture emesse e ricevute comprese le bollette doganali. Domani però ha scadenza l’Esterometro, ovvero il nuovo adempimento fiscale previsto per tutti i soggetti passivi che emettono o ricevuto a partire dal 1 gennaio 2019 fatture verso l’estero di operatori economici e consumatori finali non residenti in Italia. In pratica, con la fattura elettronica si è riusciti ad eliminare l’utilizzo dello Spesometro ma non dell’Esterometro che invece non rientra negli obblighi delle e-fatture. Ricordiamo che la scadenza dell’Esterometro è mensile e avviene nell’ultimo giorno successivo a quello di ricezione o emissione della fattura: la prima fissata è proprio per domani, 30 aprile 2019.