È un dato locale e come tale va trattato, ma di certo quanto proviene da Confartigianato Imprese del Veneto non fa sorridere al Governo nazionale in merito all’utilizzo del nuovo Regime Forfettario: «Insuccesso per la misura principe che avrebbe dovuto ridurre le tasse. Il tentativo di alleggerire la pressione fiscale sulle micro imprese, intrapreso dal Governo attraverso l’estensione del regime forfettario, alla nostra prova dei fatti dimostra di non aver sortito gli effetti desiderati, almeno per la maggior parte delle imprese artigiane padovane», spiega in una nota il presidente di Confartigianato Imprese Padova, Roberto Boschetto che mette anche in evidenza i numeri di tale insuccesso «L’innalzamento della soglia limite dei ricavi/compensi al di sotto della quale si può beneficiare di una aliquota secca del 5% o del 15%, l’eliminazione del divieto di sostenere costi per dipendenti, come la cancellazione del limite di 20.000 euro investiti in beni strumentali, – conclude il Presidente- hanno avuto l’effetto di un colpo di cannone caricato a salve».



OBBLIGO DI SOSTITUTO D’IMPOSTA

In tema di regime forfettario, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del cosiddetto decreto crescita, bisogna registrare che, come spiega Il Sole 24 Ore, “i datori di lavoro e i committenti in regime fiscale forfettario con decorrenza 1° gennaio 2019 dovranno operare e versare le ritenute sui redditi da lavoro dipendente e assimilato corrisposti”. In buona sostanza, quindi, dovranno fungere da sostituti di imposta, “sebbene limitatamente alle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilato”. Questo vuol dire che “per le altre tipologie di redditi (lavoro autonomo occasionale o professionale, redditi di agenzia e così via) continua ad applicarsi il regime di esenzione dagli obblighi di effettuazione delle ritenute e del relativo versamento”. Dunque da maggio i datori di lavoro/committenti che godono del regime forfettario dovranno fare i conti con questo obbligo in più: le ritenute andranno versate entro il 16 del mese successivo a quello relativo al pagamento dei compensi ai dipendenti/collaboratori assimilati al lavoro dipendente. Per le retribuzioni dei primi quattro mesi dell’anno, le ritenute andranno operate “in tre tranches di eguale importo” e trattenute dai redditi a partire da quello di agosto 2019. (aggiornamento di Bruno Zampetti)



I VANTAGGI DELL’ALIQUOTA AL 15%

Novità in vista per il regime forfettario, ovvero il regime fiscale semplificato che riguarda i possessori di partita Iva. Il nuovo regime forfettario 2019 ha innalzato il limite di fatturato al di sotto del quale è applicabile passando da 30mila a 65mila euro. Se viene rispettato questo limite si applica una aliquota del 15%. In caso di nuova attività (il contribuente non deve avere esercitato nei tre anni precedenti) per i successivi cinque anni il regime diventa ancora più vantaggioso in quanto l’aliquota sarà del 5%. Si tratta di una quota forfettaria in quanto sostituisce le consuete imposte ordinarie sulle persone fisiche, Irap, addizionali regionali e comunali. Come spiega SkyTg24, dunque, non solo ha un minore carico fiscale, ma questo regime consente anche una gestione semplificata della propria attività. L’Agenzia delle Entrate ricorda infatti che chi applica tale regime “non addebita l’Iva in fattura ai propri clienti e non detrae l’Iva sugli acquisti, non liquida l’imposta, non la versa, non è obbligato a presentare la dichiarazione e la comunicazione annuale Iva, non deve comunicare le operazioni rilevanti ai fini Iva”. Alla luce di ciò, i contribuenti non hanno diritto a detrazioni rendendo tale regime vantaggioso soprattutto per chi ha poche spese da sostenere. (Aggiornamento di Emanuela Longo)



REGIME FORFETTARIO 2019, NOVITÀ PER LE PARTITE IVA

Nei giorni tra fatturazione elettronica, Esterometro e scadenze per le Partite Iva l’Agenzia delle Entrate “subisce” un’impennata di operazioni dettate dalle scadenze, è sempre utile tornare a ripassare quanto la nuova Legge di Bilancio 2019 stabilisce in materia di Regime Forfettario: il nuovo ordine ha sostituito dal nuovo anno il Regime dei Minimi per tutte le Partite Iva che hanno ricevuto ricavi non superiori a 65mila euro e possono dunque aderire ad un unico pagamento delle tasse nella misura dell’imposta al 15% sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap. Il Decreto Crescita interviene dal 1 maggio in poi a “sanare” una situazione di profonda incertezza emersa tra i contribuenti: come riporta Ipsoa.it, i “forfettari” devono operare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati corrisposti. Occorre prestare attenzione alla norma visto che ha efficacia retroattiva: «le ritenute sulle retribuzioni corrisposte nei primi tre mesi dell’anno 2019 saranno trattenute in modo frazionato in tre rate mensili, di pari importo, a partire dal terzo mese successivo a quello di entrata in vigore delle nuove regole», riporta il portale Ipsoa.

REGIME FORFETARIO 2019: REQUISITI E NOVITÀ

La stessa Agenzia delle Entrate ha risposto in questi giorni alle varie cause ostative all’applicazione del Regime Forfettario 2019: «Ai fini della decorrenza della causa ostativa al regime forfetario del controllo diretto di srl assume rilevanza l’anno di applicazione del regime e non l’anno precedente, dal momento che solo nell’anno di applicazione del regime può essere verificata la riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche svolte dalla s.r.l. a quelle esercitate dal contribuente in regime forfetario», stabilisce l’Agenzia che specifica anche come la causa ostativa per il contribuente decadrà dal Regime nel periodo di tassazione 2020. Ricordiamo che i requisiti principali del Regime Forfettario vede l’applicazione per gli operatori economici di ridotte dimensioni che esercitano attività di impresa, arte o professione in forma individuale. Secondo quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate, dopo la conferma in Manovra del Regime, «I contribuenti che erano in regime semplificato perché non presentavano i requisiti ai fini dell’applicazione del regime forfetario, a partire dal 2019 possono applicare questo regime, senza dover fare alcuna comunicazione né esercitare una specifica opzione, poiché sono venute meno le cause di esclusione». In sostanza, basta che non abbiano conseguito ricavi e compensino superiori a 65mila euro e possono passare, come spiegato dalla Agenzia delle Entrate, al nuovo Regime Forfettario.