Un nuovo emendamento – approvato dal Ddl Lavoro – sancisce di non prevedere il regime forfettario nei confronti di coloro che lavorano o hanno lavorato come dipendenti per il suo principale cliente/committente.
L’emendamento ha modificato la Legge numero 190/2014, che prevede l’introduzione di un contratto misto con condizioni e modalità in riferimento alla contrattazione di secondo livello.
Regime forfettario con contratto misto: cosa cambia?
Il contratto misto di un regime forfettario funzionerebbe in questo modo: nel caso di un contratto a tempo indeterminato ma part-time l’orario massimo dev’essere fissato entro il 40% oppure 50%, mentre per l’attività professionale e autonoma va previsto un ulteriore contratto di lavoro che certifichi l’attività.
I due contratti devono essere stipulati contemporaneamente e occorre assicurarsi che le modalità, le mansioni e gli orari non si sovrappongono tra loro.
Per poter stipulare un contratto simile è necessario che i professionisti in forfettario ma anche le aziende, soddisfino alcune condizioni:
- Qualora il professionista fosse iscritto ad un albo il contratto misto varrebbe soltanto nel caso di una impresa con almeno 250 dipendenti.
- Gli autonomi possono godere di un contratto misto a patto che vi siano delle regole da pattuire anticipatamente. Il domicilio professionale del professionista dovrà però, essere differente da quello eletto dal datore di lavoro.
La modifica di Legge e pubblicata nel ddl lavoro ha rimosso la causa ostativa così come previsto nella lettera d-bis del comma 57 della manovra 2015, che prevedeva quanto scritto di seguito:
Persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.