Un nuovo emendamento – approvato dal Ddl Lavoro – sancisce di non prevedere il regime forfettario nei confronti di coloro che lavorano o hanno lavorato come dipendenti per il suo principale cliente/committente.

L’emendamento ha modificato la Legge numero 190/2014, che prevede l’introduzione di un contratto misto con condizioni e modalità in riferimento alla contrattazione di secondo livello.



Regime forfettario con contratto misto: cosa cambia?

Il contratto misto di un regime forfettario funzionerebbe in questo modo: nel caso di un contratto a tempo indeterminato ma part-time l’orario massimo dev’essere fissato entro il 40% oppure 50%, mentre per l’attività professionale e autonoma va previsto un ulteriore contratto di lavoro che certifichi l’attività.



I due contratti devono essere stipulati contemporaneamente e occorre assicurarsi che le modalità, le mansioni e gli orari non si sovrappongono tra loro.

Per poter stipulare un contratto simile è necessario che i professionisti in forfettario ma anche le aziende, soddisfino alcune condizioni:

  1. Qualora il professionista fosse iscritto ad un albo il contratto misto varrebbe soltanto nel caso di una impresa con almeno 250 dipendenti.
  2. Gli autonomi possono godere di un contratto misto a patto che vi siano delle regole da pattuire anticipatamente. Il domicilio professionale del professionista dovrà però, essere differente da quello eletto dal datore di lavoro.

La modifica di Legge e pubblicata nel ddl lavoro ha rimosso la causa ostativa così come previsto nella lettera d-bis del comma 57 della manovra 2015, che prevedeva quanto scritto di seguito:



Persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.