Il Governo Draghi per ovviare alla progressione della variante Omicron ha approvato il 23 dicembre il nuovo Decreto Festività che regola le misure e regole anti-Covid per Natale, Capodanno, Epifania. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che entrerà in vigore il 25 dicembre 2021 e che introduce «misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali».
Green Pass, mascherine, chiusure e raccomandazioni: i 10 articoli del Decreto Festività definiscono il pacchetto di “misure” atte a limitare la diffusione su ampia scala della variante Omicron, in attesa di vedere accrescere il numero delle terze dosi di vaccino come forma principale di contrasto e difesa contro il diffondersi della variante scoperta in Sud Africa. «La protezione con la terza dose è elevata al 93% rispetto alla malattia grave, 75% rispetto al rischio di contagiarsi», ha spiegato ieri in conferenza stampa il coordinatore del Cts professor Franco Locatelli. Gli studi dal Regno Unito dice che la dose booster conferisce protezione anche con la variante Omicron, rileva ancora il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, «È decisivo vaccinarsi, lancio appello accorato perché la quota di soggetti sia sempre più elevata».
REGOLE COVID NATALE E CAPODANNO 2021
Escluse le ipotesi di allungare le feste di Natale per gli studenti, “bocciata” l’opzione di porre tampone obbligatorio per chi non vaccinato con terza dose, ed escluso per ora l’estensione dell’obbligo vaccinale al lavoro, quelle qui di seguito sono le regole principali adottate dal Governo nel nuovo Decreto Festività: non vi saranno lockdown o coprifuoco, né divieti di spostamento, ma occorre «prendere le precauzioni per non dover perdere quel poco di normalità che ci siamo faticosamente riconquistati» (Mario Draghi, conferenza stampa fine anno).
Mascherine
– obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto e anche in zona bianca
– obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto. In tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso
– obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 sui tutti i mezzi di trasporto
Feste e discoteche
– fino al 31 gennaio vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto
– fino al 31 gennaio saranno chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati
RSA
– possibile far visita agli anziani nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e tampone negativo oppure vaccinazione con terza dose
DECRETO FESTIVITÀ: COME CAMBIA IL GREEN PASS
Fino al termine dello stato di emergenza – 31 marzo 2021 – vengono inoltre modificate alcune regole sul Green Pass e sul Super Green Pass (solo vaccinati e guariti). Nel Decreto Festività che regola le norme anti-Covid per Natale e Capodanno, il Governo ha così disposto:
Durata e terza dose
– Dal 1° febbraio 2022 la durata del Green Pass è ridotta da 9 a 6 mesi
– con ordinanza Ministero della Salute del 24 dicembre, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario
Ristoranti e locali
– obbligo per accesso al chiuso
– l’estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato alla ristorazione per il consumo anche al banco
Estensione obbligo Super Green Pass
– al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra;
– musei e mostre;
– al chiuso per i centri benessere;
– centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
– parchi tematici e di divertimento;
– al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia);
– sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.