Sono dieci i capitoli in cui sono state suddivise le nuove “Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” presentate ieri dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, linee che tengono conto delle disposizioni del decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021 e sono adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020. Le linee andranno adesso alla vidima del Cts e del ministero alla Salute. Nel vademecum le attività sono suddivise in: ristorazione e cerimonie, attività turistiche e ricettive, cinema e spettacoli dal vivo, piscine termali e centri benessere, servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori), commercio, musei, archivi e biblioteche, parchi tematici e di divertimento, circoli culturali e ricreativi, congressi e grandi eventi fieristici. Si tratta dei settori che rappresentano le attività maggiormente penalizzate dalle chiusure, “perché per queste il rispetto delle misure previste è più concretamente realizzabile e controllabile rispetto alla pubblica via e ai comportamenti negativi (assembramenti) che vi si registrano”.
In questo nuovo decalogo le indicazioni non si discostano più di tanto da quelle adottate precedentemente, anche perché – è specificato – “si ritiene che allo stato attuale il possesso e la presentazione di certificazioni vaccinali non sostituisca il rispetto delle misure di prevenzione e contrasto della diffusione del contagio, quali ad esempio il distanziamento interpersonale, l’utilizzo della mascherina, l’igienizzazione della mani e delle superfici”.
Attività ricettive
Due esempi: attività ricettive e impianti di risalita. Le linee riguardanti le attività ricettive sono applicabili alle strutture alberghiere ed extralberghiere, agli alloggi in agriturismo, alle locazioni brevi, alle strutture turistico-ricettive all’aria aperta, ai rifugi alpini ed escursionistici e agli ostelli della gioventù. Indicazioni che ovviamente vanno, nel caso, integrate con quelle relative a ristorazione, balneazione, piscine, palestre, strutture termali e centri benessere. Con riferimento alla ristorazione, si evidenzia in particolare la necessità di disporre i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso (estendibile ad almeno 2 metri in caso di scenario epidemiologico ad alto rischio) e di almeno 1 metro di separazione negli ambienti all’aperto (giardini, terrazze, plateatici, dehors).
Ecco, in sintesi, le regole:
– Predisporre un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia con apposita segnaletica, sia ricorrendo a personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione
– Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura >37,5 °C
– Promuovere e facilitare il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio), e favorire la differenziazione dei percorsi all’interno delle strutture, con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita
– Il distanziamento interpersonale non si applica ai membri dello stesso gruppo familiare o di conviventi, né alle persone che occupano la medesima camera o lo stesso ambiente per il pernottamento
– La postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa, il personale dovrà indossare la mascherina in tutte le occasioni di contatto con gli utenti. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche e gestione delle prenotazioni online, con sistemi automatizzati di check-in e check-out ove possibil
– Mantenere l’elenco dei soggetti alloggiati per un periodo di 14 giorni: tale adempimento si considera assolto con la notifica alloggiati all’autorità di pubblica sicurezza
– L’addetto al servizio di ricevimento deve provvedere, alla fine di ogni turno di lavoro, a pulizia e disinfezione del piano di lavoro e delle attrezzature utilizzate
– Gli ospiti devono sempre indossare la mascherina nelle aree comuni chiuse. Negli ambienti comuni all’aperto, la mascherina deve essere indossata quando non sia possibile rispettare la distanza di almeno 1 metro, mentre il personale è tenuto sempre all’utilizzo della mascherina in presenza dei clienti
– È necessario rendere disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani in varie postazioni all’interno della struttura, promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e del personale
– Ogni oggetto fornito in uso dalla struttura dovrà essere disinfettato prima della consegna all’ospite
– L’utilizzo degli ascensori dev’essere tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale, pur con la mascherina, prevedendo eventuali deroghe in caso di componenti dello stesso nucleo familiare
– Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza
– Mantenere aperte, il più possibile, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria
Impianti di risalita
Le indicazioni si applicano agli impianti, all’interno di stazioni, aree e comprensori montani, e sono valide per tutte le stagioni, compresa quella sciistica.
Ecco, in sintesi, le regole:
– Limitare il numero massimo di presenze giornaliere mediante l’introduzione di un tetto massimo di titoli di viaggio vendibili, determinato in base alle caratteristiche della stazione/area/comprensorio anche sciistico, con criteri omogenei per Regione o Provincia Autonoma o comprensorio anche sciistico, da definire sentiti i rappresentanti di categoria e delle strutture ricettive e concordati con le Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio. Soprattutto per la pratica degli sport invernali, il tetto massimo di skipass giornalieri vendibili deve tenere conto non solo delle quote giornaliere ma anche di quelle settimanali e stagionali. A tale scopo, i gestori dovranno adottare sistemi di prenotazione che siano in grado di consentire una gestione strutturata del numero di utenti che possono effettivamente accedere agli impianti di risalita per ciascuna singola giornata
– Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione (vedi sopra
– Garantire la periodica pulizia degli ambienti, con particolare attenzione ai servizi igienici, alle superfici più frequentemente toccate e in generale a tutti gli ambienti accessibili al pubblico, associata a disinfezione dopo la chiusura al pubblico
– Dovrà essere riorganizzato l’accesso alle biglietterie e agli impianti di risalita in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti. Il distanziamento si applica anche a nuclei familiari, conviventi e congiunti, ad eccezione dei soggetti che necessitano di accompagnamento o di assistenza
– Gli utenti devono sempre indossare correttamente dispositivi di protezione delle vie respiratorie, sia negli ambienti chiusi, sia all’aperto, fatte salve le specifiche indicazioni per l’attività motoria
– Devono essere adottate soluzioni organizzative al fine di ridurre code e assembramenti alle biglietterie, quali ad esempio: prevendita/prenotazione on-line o tramite altre soluzioni digitali (es. applicazioni per smartphone, biglietti di tipo RFID, Radio-Frequency IDentification), collaborazioni con strutture ricettive del territorio per acquisto/consegna dei titoli
– In relazione alle diverse tipologie di impianti, dovrà essere valutato il numero di persone che ne avranno accesso. Seggiovie: portata massima al 100% della capienza con uso obbligatorio di mascherina. La portata è ridotta al 50% se le seggiovie vengono utilizzate con la chiusura delle cupole paravento. Cabinovie: riduzione al 50% della capienza massima e uso obbligatorio di mascherina. Funivie: riduzione al 50% della capienza massima e uso obbligatorio di mascherina. Nella fase di discesa a valle, in caso di necessità o emergenza (es. eventi atmosferici eccezionali) o al fine di evitare o limitare assembramenti, è consentito per il tempo strettamente necessario l’utilizzo dei veicoli a pieno carico
– I veicoli chiusi (funivie, cabinovie) devono essere aerati mantenendo i finestrini aperti
– In tutti gli ambienti al chiuso, nella fase di imbarco (anche all’aperto) e durante le fasi di trasporto è vietato consumare alimenti, bevande e fumare
– Una volta giunti alla stazione di monte, gli utenti abbandonano la stazione nel più breve tempo possibile.