Con l’intervento della riforma Cartabia cambia il processo esecutivo con cui vengono attuati i pignoramenti: basta che il creditore presenti una formale istanza all’ufficiale giudiziario, affinché questo li individui all’interno delle banche, dati fiscali e previdenziali. Eppure il meccanismo non è stato oliato nonostante la modifica all’art. 492 bis del Codice di procedura civile.
Riforma Cartabia e pignoramenti: cosa non funziona
A seguito della modifica dell’art. 492 bis del Codice di procedura civile lo scorso 1 marzo, che disciplina la ricerca telematica di cose e crediti da sottoporre a esecuzione. Basta una semplice istanza all’ufficiale giudiziario, da parte del creditore, per potere eseguire la ricerca dei beni da aggredire. In questo modo verranno individuati tutti beni da pignorareMinistero della Giustizia non ha ancora attivato i collegamenti necessari per consentire agli ufficiali giudiziari di accedere ai database della pubblica amministrazione.
Ciò ha causato rallentamenti e inciampi in tutto il sistema, disservizi registrati prima di tutto dai legali e dai vari uffici giudiziari.
Con l’art. 155 quinquies disp. att. c.p.c., l’ufficiale giudiziario, in caso di mancato funzionamento delle strutture tecnologiche, rilasci al creditore un’attestazione relativa alla mancata attuabilità dell’accesso diretto. Il costo per questa attestazione arriverebbe, secondo Italia Oggi, a 50 euro. In questo modo il creditore dovrà procedere autonomamente a contattare le banche per ottenere i dati e le informazioni di cui necessita.
Riforma Cartabia e pignoramenti: associazioni forensi sul piede di guerra
Sul piede di guerra anche le associazioni forensi, ma anche gli stessi ufficiali giudiziari. Un problema emerso anche in occasione dei recenti Stati generali dell’avvocatura, convocati dal Consiglio Nazionale Forense e dall’Organismo Congressuale Forense, ma tutte le proteste non hanno avuto un seguito.
E in effetti oltre ai disservizi, mancano proprio le regole tecniche per la fruibilità informatica dei dati, il sistema di interoperabilità dell’Agenzia delle Entrate e la necessaria formazione degli ufficiali giudiziari.
Il meccanismo dunque non è stato messo a punto a sufficienza preventivamente. Ma coloro che offrono informazioni commerciali possono brindare, i loro sistemi di rintraccio dei dati hanno (quasi) sempre funzionato.