Vede la luce, dopo una lunga e sofferta gestazione, la proposta di riforma del Csm. Tre piani di analisi si offrono all’osservatore. Il primo, quello politico, vede la giusta soddisfazione della ministra Cartabia e del premier Draghi nell’avere, fra le molte disomogeneità della compagine governativa, messo a punto un progetto di riforma che non poteva più essere procrastinato. Quello portato a termine deve davvero essere considerato uno sforzo titanico. Tuttavia, dopo le prime ore, già si iniziano a registrare i primi sussulti che annunciano un percorso parlamentare non agevole. Occorrerà molta serena determinazione.
C’è poi il piano tecnico. È stato riscritto il capitolo delle cosiddette “porte girevoli”, sono state modificate le modalità di elezione del Csm, sono state cambiate le regole per le nomine dei vertici apicali per evitare “nomine a pacchetto”, è stato leggermente modificato il meccanismo della valutazione di professionalità.
Vediamo nel dettaglio. I magistrati che entrano in politica per via elettorale o per via di incarico non potranno tornare a svolgere funzioni giurisdizionali; per gli incarichi tecnici questo divieto vale se l’incarico stesso dura almeno un anno. Di fatto sarà vietato esercitare contemporaneamente le funzioni giurisdizionali e quelle legate a incarichi elettivi e governativi (a livello nazionale e locale), come invece succede oggi. I magistrati che scelgono di presentarsi alle elezioni non potranno farlo nelle regioni in cui hanno esercitato la funzione di giudice o di pubblico ministero nei tre anni precedenti. Concluso il mandato elettorale i magistrati non potranno più svolgere alcuna funzione giurisdizionale, ma saranno collocati fuori ruolo presso il ministro della Giustizia o altre amministrazioni. Sarà previsto l’obbligo di collocarsi in aspettativa senza assegni per l’assunzione dell’incarico, con diritto alla conservazione del posto. Sarà vietato cumulare i due stipendi. Il divieto di svolgere funzioni giurisdizionali per tre anni si applicherà anche ai capi di gabinetto, ai segretari generali presso i ministeri o ai capi dipartimento. I magistrati che si sono candidati in competizioni elettorali e non sono stati eletti, per tre anni non potranno svolgere funzioni giurisdizionali. Il blocco alle cosiddette “porte girevoli” è l’intervento della riforma sicuramente più radicale ed è stato molto enfatizzato sul piano mediatico ma a conti fatti riguarda pochissimi magistrati.
Certamente più centrale è il tema della legge elettorale dei consiglieri. La riforma prevede il ritorno a 30 membri oltre ai 3 di diritto, come era prima della riforma del 2002. Si è scelto di varare un sistema elettorale misto basato su collegi bi-nominali, che eleggono due componenti l’uno, ma prevede una distribuzione proporzionale di 5 seggi a livello nazionale. Per le candidature non sono previste le liste; ciascun candidato presenta liberamente la sua candidatura e devono esserci un minimo di 6 candidati in ogni collegio, di cui almeno 3 del genere meno rappresentato; se non arrivano candidature spontanee si integra con sorteggio per arrivare al minimo dei candidati previsti; sorteggio previsto anche per riequilibrare le candidature del genere meno rappresentato. Il nuovo meccanismo elettorale, assai complesso, introduce senza dubbio degli elementi di imprevedibilità, rendendo più difficile fare calcoli e quindi prevedere spartizioni. L’auspicio è che la complessità non favorisca la storica capacità delle correnti di studiare le possibili combinazioni a scapito delle candidature realmente indipendenti, ma occorrerà verificarlo alla prova dei fatti. Si poteva forse osare di più, al di là del tanto discusso sorteggio. Lo sforzo va apprezzato con riserva.
Sul piano delle valutazioni disciplinari e di professionalità si è francamente fatto pochino. Si introduce l’incompatibilità, per i membri effettivi della sezione disciplinare, a partecipare alle commissioni che decidono su incarichi direttivi e semidirettivi, trasferimenti di ufficio e valutazioni di professionalità. Si prevede l’apertura alla composizione di segreteria e ufficio studi di componenti esterni (avvocati, professori universitari, dirigenti amministrativi) previo superamento di un concorso e si introducono principi sulla pubblicità degli atti e trasparenza. Si è proceduto all’individuazione di un contenuto minimo di criteri di valutazione, per verificare tra l’altro anche le capacità organizzative. Si è infine operato nella direzione della valorizzazione della “tenuta dei provvedimenti giuridisdizionali” attraverso l’acquisizione a campione della documentazione necessaria per accertare l’esito dei procedimenti nelle successive fasi di giudizio.
La ministra ha parlato di riforma esigente verso i magistrati e questo ci porta al terzo piano di analisi, quello culturale. Va detto con chiarezza: la riforma potrà funzionare solo se la magistratura procederà con vera determinazione ad autoriformarsi attraverso un incisivo recupero del rigore a scapito della degenerazione del correntismo e carrierismo dei singoli. Le Cassandre sono già sedute sulla riva del fiume.
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