Recentemente, sotto spinta di un pronunciamento della Corte costituzionale, è stata decisa una riforma penale per l’articolo 131-bis del Codice penale. L’articolo riferisce alla “non punibilità” per l’autore di un reato che, a fronte di una valutazione da parte del giudice che deve esprimersi, può essere considerato di particolare tenuità, sia per i suoi esiti che per la sua natura intrinseca. La Corte, infatti, con la sentenza 156 del 2020 aveva definito incostituzionale la parte in cui l’articolo 131-bis non prevedeva la non punibilità per i reati senza un minimo nominale di pena.



Insomma, la riforma penale dell’articolo sulla non punibilità per la tenuità del reato mira a risolvere l’inghippo sollevato dalla Corte costituzionale, allargando i limiti in cui a processo si può chiedere l’applicazione del 131-bis. Precedentemente, infatti, poteva essere applicato esclusivamente ai reati con pena massima di 5 anni, mentre con la nuova riforma penale si potrà applicare a tutti i reati con pena minima prevista di 2 anni. Rimangono, però, invariati i limiti sulla tenuità del reato e sulla non abitualità del reato, aggiungendo però anche una valutazione sulla condotta susseguente al reato per cui si chiede la non punibilità.



Riforma penale del 131-bis: cosa cambia?

Concretamente, con la riforma penale dell’articolo 131-bis sulla non punibilità dell’autore del reato, cambierà solo l’applicabilità che non prevede più un ragionamento sulla pena massima, concentrandosi su quella minima. Rimangono, infatti, invariati i limiti precedentemente previsti dall’articolo sulla non abitualità (ovvero che l’autore del reato non abbia precedenti rilevanti) e sulla tenuità del reato (la modalità di esecuzione o il danno arrecato non devono essere considerati gravi).

Vista, però, l’attenuazione della pena minima del 131-bis con la nuova riforma penale, si è deciso anche di introdurre una lista di reati con pena minima inferiore o uguale ai 2 anni, ma che non possono in nessun caso essere giudicati tenuti, e quindi rientrare nella non punibilità. Questi sono il larga parte reati che costituiscono un particolare allarme sociale, come i reati contro la Pubblica Amministrazione o che riferiscono alla sicurezza nazionale (come la minaccia a pubblico ufficiale, oppure l’oltraggio o la resistenza). Il vincolo, invece, previsto nella riforma penale del 131-bis sulla “condotta susseguente al reato” riferisce all’articolo 133 del Codice Penale, che ne definisce i limiti, applicandoli nell’ottica di stimolare la giustizia riparativa al posto della pena detentiva.