IL GENDER GAP PREVIDENZIALE
Un tema di cui si parla spesso in ambito di riforma delle pensioni è quello di una misura per cercare di azzerare il divario di genere presente anche nella previdenza. Un tema affrontato, come riporta Adnkronos, anche da un articolo di Luca Ricolfi e Fondazione Hume pubblicato sul quotidiano La Ragione.
In virtù dei dati Inps, “secondo cui se è vero che le pensioni percepite dagli uomini sono più alte rispetto a quelle erogate alle donne, è vero anche che queste ultime risultano essere titolari di un maggior numero di pensioni”, si arriva alla conclusione che il gender gap non è “particolarmente ampio nel campo previdenziale, dato che le donne – anche a causa della maggiore aspettativa di vita – sembrerebbero percepire una quota pensionistica superiore rispetto ai contributi versati. Ovviamente i dati sulle pensioni sono lo specchio di un mondo del lavoro del passato, un passato nel quale la disoccupazione femminile era ancora più alta e il gender pay gap più pronunciato. La speranza per il futuro è che le nuove generazioni di italiane siano messe nelle condizioni di poter contribuire maggiormente alla pensione delle proprie madri”.
RICOSTITUZIONI DELLE PRESTAZIONI DI ESODO
Le prestazioni di esodo aumentano gli assegni che accompagnano le pensioni. Lo segnala il Sole 24 Ore, citando il messaggio Inps 2099/2022 che va a completare il quadro di istruzioni per chi ha una prestazione di esodo come iso-pensione Fornero o la prestazione mensile del contratto di espansione. Già precedentemente aveva chiarito le modalità operative, ma il nuovo messaggio chiarisce che questi emolumenti retributivi concorrono all’incremento del valore della prestazione di esodo che è pari alla pensione maturata quando cessa il rapporto di lavoro. Coloro che riceveranno tali emolumenti durante il godimento dell’assegno di isopensione o espansione, potranno chiedere la ricostituzione tramite il portale web Inps. Sarà garantita anche se, dopo la liquidazione dell’assegno di esodo, viene accreditata contribuzione non ancora acquisita al momento del calcolo dell’assegno, ma richiesta prima del termine del rapporto di lavoro.
Ma l’approfondimento del Sole 24 Ore ricorda che, laddove manchi tale richiesta da parte dei soggetti in esodo, «anche se in presenza di un teorico diritto connesso alla percezione di quote retributive riferite al rapporto di lavoro ormai cessato, non ci sarà dunque alcun incremento automatico corrispondente dell’assegno di isopensione o espansione (con riferimento sia alle quote contributive sia a quelle retributive, a seconda della anzianità contributiva del lavoratore al 1995)». Quel che non è chiaro è se la ricostituzione sia dovuta anche in assenza della dichiarazione del datore, visto che gli emolumenti «riferiti al rapporto di lavoro e fisiologicamente corrisposti dopo la sua cessazione» rientrano nella definizione della retribuzione imponibile previdenziale, che incrementa la contribuzione e quindi il valore dell’assegno di esodo, senza margini di discrezionalità datoriale. (Agg. di Silvana Palazzo)
L’INCREMENTO AL MILIONE
Rispondendo a un quesito relativo all’aumento previsto per l’importo delle pensioni di invalidità posto da un lettore del sito di Repubblica all’Esperto Pensioni, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ricorda che “in merito al cosiddetto ‘incremento al milione’, vale a dire l’incremento fino a 651,51 euro per 13 mensilità riconosciuto dalla legge 448/2001 per i soggetti con più di 60 anni di età, con la sentenza della Corte Costituzionale (n. 152/2020) e il decreto-legge n. 104/2020, è stato esteso ai soggetti riconosciuti invalidi civili totali, sordi o ciechi civili assoluti a partire dai 18 anni di età.
Per il 2022 l’importo della maggiorazione mensile è 368,58 euro, mentre quello del trattamento di invalidità dopo la rivalutazione fatta a inizio anno è di 291,69 euro (per un totale di 660,27 euro). Al momento coloro che hanno una invalidità accertata inferiore al 100% devono attendere il compimento di 60 anni per poter richiedere l’incremento al milione”.
LE PAROLE DI GOVONI
Nonostante la revisione al ribasso della stima iniziale operata dall’Istat sul dato di aprile, Marzio Govoni invita a non abbassare la guardia di fronte agli effetti dell’inflazione. Come riporta l’edizione locale del Resto del Carlino, il Presidente di Federconsumatori Modena ricorda che “i redditi da lavoro e pensione sono pressoché fermi, comunque con una evoluzione lontanissima da quella dell’inflazione.
Le retribuzioni, secondo l’Istat, sono mediamente cresciute negli ultimi 12 mesi dello 0,7%, mentre a gennaio le pensioni sono cresciute dell’1,7%. È indispensabile una vigorosa azione per restituire il potere d’acquisto a retribuzioni e pensioni, pena il precipitare di sempre più vaste parti del paese nell’area della povertà. È necessaria una grande operazione di giustizia redistributiva. Non è tollerabile che, anche in questa fase, si allarghi la forbice delle diseguaglianze. Non è tollerabile che mentre tante famiglie saranno quest’anno costrette a rinunciare alle vacanze, i porti della Costa Smeralda registrino da tempo il sold-out”.
RIFORMA PENSIONI, LE NOVITÀ SULLA STAFFETTA GENERAZIONALE
Come segnala Il Sole 24 Ore, “sul filo di lana, è stato riscritto il testo dell’emendamento 12.0.22 al Dl 21/2022 sulla staffetta generazionale” finanziabile tramite il riscorso ai fondi bilaterali. Rispetto alla precedente versione ci sono di fatto tre novità.
La prima riguarda il fatto che l’assunzione di un giovane under 35 deve essere contestuale al prepensionamento (con anticipo massimo di tre anni) di un lavoratore. “Rimanendo al rigore delle parole, l’assunzione dovrebbe ritenersi valida a questi fini se effettuata il giorno stesso dell’uscita del lavoratore o, in ogni caso, immediatamente precedentemente a esse (volendo considerare questa pratica di miglior favore per il sistema)”. spiega il quotidiano di Confindustria.
RIFORMA PENSIONI E LA DOMANDA SULL’ATTRATTIVITÀ PER LE IMPRESE
La seconda novità riguarda la durata del contratto di assunzione, che “deve essere per un periodo non inferiore a tre anni”. Ciò ovviamente non può che rappresentare “un obbligo del datore di lavoro ad assumere a tempo indeterminato”, a meno che “per effetto di un contratto di prossimità”, l’azienda non possa sottoscrivere un contratto a termine.
Infine, viene disposto che “gli oneri e le minori entrate” relativi alla staffetta generazionale “sono finanziati mediante un contributo straordinario a carico esclusivo del datore di lavoro di importo corrispondente al fabbisogno di copertura delle predette voci di costo”, da versare al fondo bilaterale. Resta da capire, quindi, a questo punto quanto la staffetta generazionale così disegnata possa essere attrattiva per le imprese.
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