RIFORMA PENSIONI, L’INTERVENTO DI INPS E MINISTERO DEL LAVORO
Come ricorda Avvenire, ministero del Lavoro e Inps sono recentemente intervenuti per rivedere i criteri relativi alla “contrazione” della copertura pensionistica nel caso i lavoratori che abbiano goduto di congedi di maternità o paternità abbiano una retribuzione inferiore al minimale, “cioè all’importo minimo delle retribuzioni stabilito dalla legge per avere una copertura pensionistica intera”. I due enti, infatti, “hanno rilevato che alla maternità è riconosciuta un alto valore di costituzionalità, rafforzato dal legislatore con una idonea protezione della genitorialità. Da questo si deve ritenere che all’accredito dei contributi figurativi non possono essere opposti limiti o riduzioni di specie, superando quindi ogni forma di ‘contrazione’ sia per il diritto sia per la misura della pensione”.
QUANDO NON SI APPLICA LA “CONTRAZIONE”
Ma non è tutto, perché, come spiega Vittorio Spinelli, “la stessa contrazione non si deve applicare anche per altri eventi di maternità e paternità avvenuti sia fuori, sia durante il rapporto di lavoro, e indipendentemente dalla loro collocazione temporale, ovviamente quando accompagnati da contributi figurativi”. Anche se, “il parere del Ministero non fa riferimento ad alcuni particolari congedi, quindi esclusi dall’abolizione della contrazione. Restano quindi ancora soggetti al controllo del minimale di retribuzione questi eventi: congedo per malattia del bambino di età inferiore a 3 anni (decreto 151/2001); permessi mensili per figli con handicap grave (norme 151 e 104/92); permessi mensili fruiti dal lavoratore con handicap grave (legge 104) e infine permessi mensili per assistenza a parenti e affini con handicap grave (legge 104)”.
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