LA NOTA DI CONAPO
Il sindacato autonomo dei Vigili del Fuoco Conapo ricorda che la domanda per poter andare in pensione a 60 anni da parte dei colleghi promossi alla qualifica di Ispettore “va inoltrata agli uffici ministeriali per il tramite del comando di appartenenza almeno 6 mesi prima del compimento dei 60 anni, se a quell’età si intende essere posti di ufficio in pensione di vecchiaia. Ciò al fine di consentire nei tempi necessari il corretto iter della procedura amministrativa. Si chiarisce inoltre che anche nel caso di mancanza della anzianità contributiva minima e quindi il pensionamento di vecchiaia fosse posticipato di ufficio oltre il sessantesimo anno di età, la domanda di cui al punto precedente va sempre inoltrata nei medesimi termini (almeno 6 mesi prima del compimento del 60° anno)”. In mancanza di domanda entro i termini indicati, “gli uffici ministeriali preposti considereranno come età del pensionamento di vecchiaia del personale in oggetto quella dei 65 anni”. Infine, va sempre presentata anche la domanda all’ Inps di pagamento della pensione.
LE ISTRUZIONI INPS SULLE NOVITÀ DELLA RIFORMA PENSIONI 2024
Nella nota pubblicata dall’INPS il 19 marzo 2024, l’istituto aggiorna le regole e i dettagli sulla riforma pensioni contenuta nella Manovra di Bilancio, sia per quanto riguarda la pensione di vecchiaia che per le istruzioni sulla anticipata. In primo luogo, l’INPS conferma che l’accesso alla pensione di vecchiaia dal 1° gennaio 2024 vede un requisito di importo soglia pari a quello sociale fissato a 534,41 euro. Il diritto alla pensione di vecchiaia è fissato ancora dalla riforma Fornero sui 67 anni e con un’anzianità «contributiva minima di venti anni, a condizione che l’importo della pensione non risulti inferiore all’importo soglia».
Per quanto riguarda invece la pensione anticipata, qui l’INPS ricorda nella nota che il diritto ad accedervi si consegue a partire da almeno 64 anni di età (per i bienni 2023-2024 e 2025-2026), se però «risultano versati e accreditati almeno venti anni di contribuzione effettiva e a condizione che l’importo della prima rata di pensione (importo soglia) risulti almeno pari a 3 volte l’importo dell’assegno sociale in vigore (1.603,23 euro)». Il trattamento di pensione anticipata è riconosciuto per un importo lordo massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo in vigore, ovvero 2.993,05 euro, per le mensilità di anticipo «rispetto ai requisiti di accesso previsti dalla normativa in vigore». Vi possono accedere tutti coloro che maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2023, «compreso quello dell’importo soglia pari a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale, mantengono i requisiti previsti dalla precedente normativa». (agg. di Niccolò Magnani)
I DATI EXCELSIOR-UNIONCAMERE
Come riporta Il Sole 24 Ore, sulla base dei dati contenuti nel rapporto Excelsior Unioncamere sulle previsioni dei fabbisogni occupazionali a medio termine, “i prossimi cinque anni saranno decisivi per quello che si profila come un vero e proprio ricambio generazionale all’interno della Pubblica amministrazione, quando un dipendente pubblico su cinque andrà in pensione. Tra il 2024 e il 2028, infatti, ci saranno 681.800 nuove assunzioni a fronte delle uscite per il pensionamento. Non solo: si prevedono anche ingressi aggiuntivi al turnover per ben 60.500 unità”. A livello di settori, “nei prossimi anni si cercheranno per l’Istruzione e i Servizi formativi pubblici 234.500 lavoratori (19.800 aggiuntivi e 214.700 per sostituire quelli che andranno in pensione), mentre 197.500 sono quelli che serviranno per la Sanità e l’Assistenza sociale (12.400 aggiuntivi e 185.500 per il turnover). Quasi 310mila i posti che si renderanno disponibili nel comparto dei Servizi generali della Pubblica amministrazione e in quello dell’Assicurazione sociale obbligatoria (28.300 aggiuntivi e 281.600 per sostituire chi va in pensione)”.
L’ACCORDO ITALIA-GIAPPONE
Come ricorda Avvenire, dal 1° aprile sarà in vigore l’accordo in materia previdenziale tra Italia e Giappone, rimasto in stand-by per quasi 15 anni durante i quali c’è stata la ratifica italiana (2015) e e un regolamento di applicazione dello scorso agosto. A questo punto, “ai cittadini italiani e giapponesi viene ora garantita una parità di trattamento nei vari aspetti della sicurezza sociale presi in esame nell’intesa amministrativa. La parte più rilevante regola il distacco di lavoratori nei due Paesi. Finora per i dipendenti distaccati è stato obbligatorio versare doppiamente i contributi pensionistici, dovendo rispettare le rispettive regole nazionali. La durata del distacco è ora consentita per non oltre 5 anni, eventualmente prorogabili con ulteriori convenzioni. Le nuove regole possono essere applicate anche per i lavoratori autonomi”. Inoltre, “è possibile utilizzare il cumulo dei contributi accreditati (ma non sovrapposti) in Italia e in Giappone con la formula della ‘totalizzazione internazionale'”.
RIFORMA PENSIONI, QUANDO LA REVERSIBILITÀ SPETTA AI FIGLI
In un articolo pubblicato sul sito del Sole 24 Ore viene ricordato che la pensione di reversibilità spetta anche “ai figli ed equiparati di età superiore ai 18 anni, studenti o inabili, purché, alla data del decesso del genitore, fossero a suo carico. Tale requisito è condizionato a sua volta: 1) dalla non autosufficienza economica, quando cioè il reddito individuale del superstite, dedotti i redditi non computabili per legge, non ecceda la soglia per il diritto alla pensione nei confronti degli invalidi civili totali (19.461,12 annui) maggiorato dell’eventuale indennità di accompagnamento; 2) dal mantenimento abituale da parte del deceduto”. Nello stesso articolo vengono anche ricordate le due condizioni perché i figli siano considerati studenti.
QUANDO I FIGLI SONO CONSIDERATI STUDENTI
La prima è che alla data della morte del genitore abbiano un’età compresa tra i 18 e i 21 anni e frequentino la scuola media o secondaria di primo grado/professionale. La seconda è quella di “un’età compresa tra 18 e 26 anni (oppure prima se ottengono la laurea)” se “risultano iscritti all’università o a scuole di livello universitario in un anno accademico compreso nella durata ordinaria del corso di laurea. Il decesso deve verificarsi durante l’anno accademico di iscrizione e all’interno degli anni previsti dal corso di studi. Nel caso di percezione di piccoli redditi da lavoro, l’universitario conserva il diritto alla pensione ai superstiti quando lo svolgimento dell’attività determina un reddito annuo inferiore al trattamento minimo di pensione previsto dall’Ago, maggiorato del 30% (nel 2024, 957,78 € mensili).
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