RIFORMA PENSIONI E QUOTA 100: CHE FARE? Tra i criteri che la Corte Costituzionale richiede per l’ammissibilità di un referendum abrogativo/manipolativo (quando il quesito con un lavoro accurato di bisturi sulle frasi e le parole trasforma il dispositivo della norma) vi è quello definito della “autoapplicazione” della norma modificata. In sostanza la norma amputata deve risultare (ancorché diversamente) precettiva rispetto alla materia regolata. Il paragone non è pertinente, in senso tecnico-giuridico, con riguardo al sistema pensionistico, ma rende bene l’idea di quanto intendo proporre.
Prima o poi il Governo dovrà occuparsi del rompicapo delle pensioni, anche in vista del venire a scadenza a fine anno (salvo che per coloro che ne maturino i requisiti entro il corrente anno ma intendano avvalersene successivamente) di “quota 100“, il frutto proibito del Giardino dell’Eden giallo-verde. Siamo proprio sicuri che sia necessario – una volta decisa la mancata proroga – individuare una misura di carattere strutturale che stabilizzi quanto previsto in proposito dal decreto n.4/2019?
Vediamo una cosa per volta. In primo luogo, la disciplina, sfrondata di una norma sperimentale temporanea, sarebbe “autoapplicabile” secondo il seguente schema: a) pensione di vecchiaia a 67 anni e almeno 20 anni di versamenti; b) pensione anticipata di vecchiaia (ex anzianità) facendo valere, a prescindere dell’età anagrafica, 42 anni e 10 mesi se uomo, un anno in meno se donna. Anche in questo caso si tratta di una deroga giallo-verde che verrà a scadenza (salvo modifiche) alla fine del 2026; c) opzione donna con 58 anni e 35 di contributi ma in regime interamente contributivo. A tre capisaldi si aggiungono altre norme di carattere strutturale quali le tutele per i lavori usuranti e per l’accesso precoce al lavoro.
A questo punto, però, si levano come un sol uomo i “difensori della fede” per denunciare l’ostacolo di un nuovo “scalone” sulla strada verso l’agognata pensione. Infatti, col venir meno della scorciatoia di quota 100 (62 anni + 38 di contributi), i soggetti che non sono in grado di far valere i requisiti per la pensione anticipata ordinaria (lo ripetiamo: 42 anni e 10 mesi di versamenti se uomini e un anno in medo se donne) finirebbero nel girone della vecchiaia dovendo così sottostare (ecco lo scalone) a un limite anagrafico di 67 anni. “Come è duro calle lo scendere e ‘l salir per l’altrui scale”, rammenta il Poeta.
È il caso però di porsi una domanda: che cosa ci sta a fare l’Ape sociale, una misura sempre riconfermata (sarebbe bene che diventasse strutturale) anche dallo stesso Governo Conte 1? Ricordiamoci i requisiti: età pari ad almeno 63 anni; anzianità contributiva minima di 30 anni (36 per lavoratori che svolgono attività difficoltose o rischiose); maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi; non essere titolari di alcuna pensione diretta; cessazione di qualunque attività lavorativa anche autonoma.
L’Ape (anticipo pensionistico) sociale consiste in un’indennità, a favore di determinate categorie di soggetti in condizioni di disagio famigliare, occupazionale e sociale, e spetta fino alla maturazione dei requisiti pensionistici di vecchiaia. La prestazione ha natura assistenziale, è a carico dello Stato ed erogata dall’Inps. L’indennità è pari all’importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione, non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.500 euro, non è soggetta a rivalutazione ed è erogata mensilmente su dodici mensilità all’anno. L’indennità è comunque compatibile con la percezione di redditi da lavoro nei limiti di 8.000 euro annui.
Certo, le differenze tra l’Ape e una pensione sono evidenti, soprattutto per il fatto che, nell’anticipo, sono previste delle condizionalità che non esistono nel caso del pensionamento di anzianità. È diversa la logica delle due misure: l’Ape si rivolge (ci sono fino a 43 mesi di anticipo del trattamento) a chi ha un’esigenza effettiva di uscire dal lavoro il prima possibile; e può farlo a carico dello Stato. Quota 100 e surrogati rientrano nelle scelte di vita della persona.
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