Novità dal 1° giugno sulle pensioni. Tra pochi giorni arriva il redde rationem con il contributo di solidarietà sulle cosiddette pensioni d’oro che resterà in vigore per un quinquennio. Per ragioni pratiche il salasso sarà significativo, perché la norma è in vigore dal 1° gennaio e quindi verranno calcolati e prelevati, in una sola rata, i contributi dovuti per i mesi precedenti. Dopo l’applicazione della norma è presumibile che partiranno pure i ricorsi giudiziari allo scopo di sollevare la questione di costituzionalità. Che la disposizione possa prefigurare elementi di illegittimità costituzionale non è una teoria infondata. Basti richiamare la sentenza n.173 del 2016 che aveva affermato chiaramente che “l’incidenza sulle pensioni (ancorché) ‘più elevate’ deve essere contenuta in limiti di sostenibilità e non superare livelli apprezzabili: per cui, le aliquote di prelievo non possono essere eccessive e devono rispettare il principio di proporzionalità, che è esso stesso criterio, in sé, di ragionevolezza della misura”.
Inoltre, pur ritenendo legittima l’introduzione del contributo di solidarietà sottoposto al suo giudizio (tali condizioni appaiono, sia pur al limite, rispettate nel caso dell’intervento legislativo in esame) perché rispondente ai criteri ribaditi, la sentenza concludeva così: “In definitiva, il contributo di solidarietà, per superare lo scrutinio ‘stretto’ di costituzionalità, e palesarsi dunque come misura improntata effettivamente alla solidarietà previdenziale (artt. 2 e 38 Cost.), deve: operare all’interno del complessivo sistema della previdenza; essere imposto dalla crisi contingente e grave del predetto sistema; incidere sulle pensioni più elevate (in rapporto alle pensioni minime); presentarsi come prelievo sostenibile; rispettare il principio di proporzionalità; essere comunque utilizzato come misura una tantum”.
In presenza di queste motivazioni il Governo in carica ritenne di non riconfermare nel 2018 la misura venuta a scadenza alla fine del 2017. Ove un giudice di merito ritenesse fondato il rilievo di incostituzionalità e chiamasse in causa i giudici delle leggi, quale sarebbe la loro valutazione sui provvedimenti introdotti nella Legge di bilancio per l’anno in corso? Si può ritenere sostenibile un contributo gravato da aliquote come quelle previste, che avviene a distanza di breve tempo da quello precedente e che colpisce per cinque anni persone percettori di un trattamento pensionistico superiore a 100mila euro annui lordi (ovvero 52mila netti) che, dal punto di vista fiscale (sono le imposte a redistribuire il reddito con criteri di progressività) sono inclusi in quell’1% dei contribuenti che versa il 20% del prelievo Irpef?
L’articolo 38 della Costituzione stabilisce che ogni cittadino inabile al lavoro o sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. È giusto che vi siano tutele per queste persone finanziate dalla fiscalità generale. Il dramma di questi anni è un altro: quello di considerare che si è data da fare nella vita e nel lavoro fino a conquistare per sé e la sua famiglia un discreto livello di benessere – nel rispetto delle leggi vigenti – sia considerato da questi “scappati di casa” un privilegiato se non addirittura un parassita, uno che ruba a quei poveri che invece concorre a mantenere pagando le tasse. Di per sé il metodo retributivo ha già dei correttivi al proprio interno nel caso di retribuzioni elevate. Al di sopra di 45mila euro di reddito annuo il rendimento dei contributi decresce dal 2% l’anno fino allo 0,90%. I trattamenti più favoriti dal sistema retributivo sono quelli medio-bassi o medi che poi rappresentato la platea dei pensionati di anzianità, quella tutelata dalle misure volute dal Governo.
Dal 1° giugno, vi sarà anche il conguaglio riguardante la rivalutazione automatica delle pensioni. Gli interventi sulle indicizzazioni sono una storia vecchia. Alberto Brambilla ha calcolato che, per il succedersi di questi interventi, in pratica un soggetto andato in pensione nel 2000 e che ha avuto la prima rivalutazione nel 2001, per effetto delle mancate o parziali indicizzazioni ha perso in termini reali oltre il 13%. Negli ultimi 10 anni (pensionato nel 2008), oltre l’8%. Per onestà va precisato che il provvedimento del Governo giallo-verde più che un taglio si prefigura come una rivalutazione inferiore a quella che sarebbe dovuta entrare in vigore nel 2019 (e che in verità dovrebbe essere stata applicata in questi primi mesi). In termini giuridici lo si potrebbe definire un lucro cessante e non un danno emergente. In parole povere, i pensionati ottengono di meno di quello che si aspettavano in base a una legge vigente.
Quel che è grave è la destinazione di queste risorse. Le pensioni vigenti vengono penalizzate in nome di una solidarietà forzosa con coloro che hanno deciso o decideranno di avvalersi di Quota 100 (in quanto i risparmi derivanti dalla nuova indicizzazione su 7 fasce retributive anziché le tre previste, concorrono in parte a finanziare Quota 100 e le altre misure).