RIFORMA PENSIONI, INCORPORAZIONE DELL’INPGI NELL’INPS: UNA SCELTA DISCUTIBILE
Uno degli aspetti che, in campo previdenziale, hanno suscitato più polemiche, per quanto previsto nel ddl di bilancio in discussione al Senato riguarda l’incorporazione dell’Inpgi nell’Inps. Occorre subito precisare – perché elemento della discussione – che l’incorporazione riguarda solo l’Inpgi 1 ovvero la parte obbligatoria per i lavoro dipendente, mentre l’Inpgi 2 (l’equivalente della Gestione separata Inps) in cui sono iscritti i collaboratori e gli autonomi è stata sottratta all’annessione e, pertanto, l’ente continua a vivere con la gestione minore che allo stato degli atti mantiene un piccolo attivo (intorno ai 40 milioni).
Anche questa scelta è parecchio discutibile. Essere iscritti all’Inpgi non è una libera scelta, ma un obbligo per chi è impiegato con rapporti di lavoro di solito definiti precari, ma ugualmente tenuti ad avere un’assicurazione obbligatoria per la vecchiaia e per altre prestazioni sociali. Quindi non si capiscono bene i motivi (è un eufemismo perché si comprendono purtroppo bene) per i quali l’Inpgi 1 entrerà a far parte del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (in forma allargata) mentre all’Inpgi 2 viene precluso l’apparentamento con la Gestione separata. Così anche il personale si dividerà con una maggioranza di dipendenti che passeranno all’Inpg e una parte minore che resterà nell’istituto intestato a Giovanni Amendola.
RIFORMA PENSIONI, CASO INPGI 1 NELL’INPS: UN RITORNO ALLA PRIMA REPUBBLICA…
Non è un bel vedere un’operazione che ha evidenti margini di ambiguità. Sembra di essere tornati alla Prima Repubblica quando, dopo la riforma del 1978, le vecchie mutue sanitarie dei settori del pubblico impiego furono inglobati nel Ssn, ma gli enti restarono in vita per gestire altre prestazioni loro affidate, in particolare le buone uscite e i premi di fine servizio, trasformandosi da enti sanitari in casse previdenziali. A una di queste, l’Enpedep, con tanto di consiglio di amministrazione, di sede e di organico, era rimasto da erogare, nel parastato, l’assegno funerario agli iscritti.
Bisogna riconoscere che molte delle critiche all’operazione di salvataggio dell’Inpgi 1 rispondono a un senso di ritorsione nei confronti di una categoria che fa la morale a tutti, che denuncia i privilegi degli altri e tace sui suoi e che è intervenuta nel dibattito che si è aperto con taluni suoi esponenti con toni arroganti, gli stessi che avrebbero biasimato nei loro articoli nei confronti di altri non disponibili a sottoporsi alla gogna mediatica. L’altra stranezza riguarda la mancata applicazione del dlgs n.509 del 1994 che ha disposto la privatizzazione degli enti previdenziali dei liberi professionisti, includendovi anche l’Inpgi (unico ente di lavoratori dipendenti a condividere quel regime particolare). La normativa prevedeva che “in caso di disavanzo economico-finanziario, rilevato dai rendiconti annuali e confermato anche dal bilancio tecnico (…) con decreto del ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, si provvede alla nomina di un commissario straordinario, il quale adotta i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione. Sino al ristabilimento dell’equilibrio finanziario sono sospesi tutti i poteri degli organi di amministrazione delle associazioni e delle fondazioni”. “In caso di persistenza dello stato di disavanzo economico e finanziario – prevedeva ancora la norma – dopo tre anni dalla nomina del commissario, e accertata l’impossibilità da parte dello stesso di poter provvedere al riequilibrio finanziario dell’associazione o della fondazione, con decreto del ministro del Lavoro e della Previdenza sociale (…) è nominato un commissario liquidatore al quale sono attribuiti i poteri previsti dalle vigenti norme in materia di liquidazione coatta, in quanto applicabili”.
Come si può vedere con un solo colpo d’occhio, queste norme, nel caso dell’Inpgi 1 sono finite in cavalleria, aprendo la via dei precedenti qualora gli stessi problemi di squilibrio strutturale si presentassero per altri enti privatizzati. Essendo un ente in regime di autonomia vigilata l’Inpgi è il primo responsabile delle sue disgrazie, anche se esse derivano dalla crisi dell’editoria in conseguenza dei profondi mutamenti tecnologici intervenuto nel settore che hanno rivoltato come un calzino il mercato del lavoro. A fronte di questi cambiamenti l’Istituto ha esitato più degli altri nel fare le riforme.
RIFORMA PENSIONI: COSA SUCCEDE ORA PER GLI EX INPGI 1?
Come sempre accade, i dissesti previdenziali dipendono solo in parte dall’ostinazione con cui si difendono normative ormai insostenibili; la causa di natura strutturale – per la condizione dei giornalisti, il loro trattamento retributivo e previdenziale – ha profonde radici nelle trasformazioni e negli smottamenti del mercato del lavoro della comunicazione dipendente anche per via degli effetti dell’innovazione tecnologica che ha investito prima i poligrafici, poi i giornalisti. Per quanto riguarda il primo aspetto, per esempio, l’Inpgi è stato l’ultimo ente ad adottare il calcolo contributivo: pro rata e per intero per i nuovi assunti dal 2017.
Così si portano nel Fondo lavoratori dipendenti presso l’Inps e fino al 30 giugno 2022 il calcolo ai fini della pensione delle regole Inpgi 1, mentre quelle del Fpld si applicheranno pro rata dal successivo 1° luglio. Lo stesso principio si applica anche per altri aspetti come il massimale stabilito nel sistema contributivo dalla riforma del 1995.. Chi scrive non prefigura tagli e inorridisce davanti alle parole “pensioni d’oro”. In questo caso, però, l’autonomia decisionale della categoria ne aggrava la responsabilità perché è visibile la difesa a oltranza della figura del giornalista anziano rispetto a chi ha iniziato da poco la professione.
— — — —
Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.