RIFORMA PENSIONI, LA QUOTA 105 PER GLI AVVOCATI

Come ricorda un articolo di Italia Oggi, dal primo gennaio sono entrati in vigore “i nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia previsti dalla riforma della previdenza forense che risale addirittura al 2009 e ha vissuto un lungo periodo transitorio. Per la pensione di vecchiaia all’avvocato servono 70 anni di età e 35 di contribuzione utile, invece dei 69 e 34 precedenti”. Ecco perché il quotidiano nel titolare l’articolo di Dario Ferrara parla di “Quota 105 per gli avvocati”. Ricordiamo che normalmente la pensione di vecchiaia scatta a 67 anni di età con almeno 20 di contribuzione. È quindi piuttosto evidente il divario che si crea per gli appartenenti alla Cassa forense, per i quali cambia anche l’aliquota per il calcolo contributivo soggettivo, che “sale dal 14,5 al 15% (per i pensionati dal 7,25 al 7,50)”.



GLI ALTRI REQUISITI INVARIATI

Italia Oggi spiega che “per la pensione di anzianità, invece, restano fermi i requisiti scattati nel 2020: 62 anni di età e almeno 40 di iscrizione e contribuzione alla Cassa”. Normalmente per la pensione di anzianità non c’è una soglia anagrafica, ma occorre aver versato contributi per 42 anni e 10 mesi (41 anni e 10 mesi per le donne). Per gli avvocati resta anche invariata la pensione anticipata con 35 anni di contribuzione, con una penalizzazione del 5% per ogni anno mancante rispetto ai 40 normalmente necessari. Da ultimo va segnalato che da quest’anno il cda della Cassa forense “può modificare il coefficiente dell’1,40% che serve a calcolare la quota base della pensione di vecchia” per esigenze di sostenibilità del sistema.

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