Nell’universo delle pensioni esiste da anni un settore di “nicchia” di cui si parla molto poco, salvo nel momento in cui – nella sessione della legge di bilancio – si pone il problema di prorogare quella particolare “uscita di sicurezza” verso la quiescenza che prende il nome di “Opzione donna”. La norma fu introdotta nell’ordinamento nel 2004 dalla (chiamiamola) riforma Maroni (legge n.243 del 2003) per consentire alle lavoratrici di anticipare la pensione facendo valere 57 anni di età e 35 di contribuzione, sottoponendosi, però, al calcolo integrale col metodo contributivo anche per i periodi regolati secondo il metodo retributivo. L’operatività della norma però aveva un carattere temporaneo.
Nei primi anni questa opzione è praticamente passata inosservata e inutilizzata e venne riscoperta quando, soprattutto nel pubblico impiego, venne prevista un’accelerata parificazione dell’età di vecchiaia delle lavoratrici a quella dei lavoratori. Sorse poi una controversia sull’interpretazione della norma quando venne introdotta la c.d. finestra mobile (di un anno per i dipendenti, 18 mesi per gli autonomi) per accedere al pensionamento.
Attualmente nel caso dell’Opzione donna i nuovi requisiti prevedono la possibilità di pensionamento anticipato per le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2019 (rispetto al 31 dicembre 2018 previsto dalla normativa previgente) hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e una età pari o superiore a 58 anni nel caso di dipendenti e un anno in più nel caso di lavoratrici autonome. Tali requisiti di età non sono adeguati agli incrementi alla speranza di vita e il trattamento pensionistico decorre trascorsi 12 mesi dalla maturazione del diritto per le lavoratrici dipendenti (18 mesi per le lavoratrici autonome). Resta fermo, naturalmente, che l’opzione è esercitabile se si accetta il calcolo della pensione con il metodo integralmente contributivo, metodo che, come è noto, comporta penalizzazioni tanto maggiori quanto più sono gli anni di anticipo rispetto al requisito anagrafico di legge.
La Relazione Tecnica (RT) di cui alla legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) scontava un taglio del 27,5% per le lavoratrici dipendenti e del 36% per le lavoratrici autonome; la RT di cui al d.l. 4/2019 scontava un 14% per le dipendenti private, del 19% per le dipendenti pubbliche e del 23% per le lavoratrici autonome; infine, la RT della legge di bilancio 2020, considerava l’8% per le lavoratrici dipendenti e il 17% per le autonome. Sotto tale aspetto – secondo la Corte dei Conti – l’istituto diventa dunque via via meno giustificabile, rispetto agli assicurati in regime integralmente contributivo, a cui la legislazione vigente offre la possibilità di accedere al pensionamento solo a partire dal 64esimo anno di età.
Nell’anno 2019 sono pervenute circa 26.700 domande, in calo del 3,2% rispetto al 2018 (erano 26.674). Di queste ne sono state accolte circa 19.200. Le regioni dove è stato presentato il maggior numero di domande sono, nell’ordine, la Lombardia (5.888), l’Emilia-Romagna (3.369) e il Piemonte (2.849). Tra le domande accolte, il 28% è stato inoltrato da donne con 35 anni di contribuzione. Nell’ambito delle domande pervenute, il 18,4% è stato respinto, mentre il 9,3% risulta giacente. Al 22 gennaio 2020, risultano accolte 19.290 domande, pari all’85% delle domande riferite a donne che chiedono il pensionamento in fondi della gestione privata.
Dal Rendiconto sociale Inps 2018, emanato dal Consiglio di indirizzo e vigilanza nel novembre 2019, risulta che il 53,3% delle domande di Opzione donna accolte è riferito a donne in situazioni di difficoltà lavorativa (disoccupate, cassa integrate, ecc.). Infatti, il 34,4% delle pensioni liquidate al 30 aprile 2019 riguarda lavoratrici senza alcun reddito nel 2017, mentre l’8,1% è riferito a lavoratrici con reddito fino a 5.000 euro, il 10,8% a lavoratrici con reddito tra 5.001 a 8.700 euro, il 13,5% con reddito tra 8.701 e 13.000 euro, il 33,2%, invece, è riferito a lavoratrici con redditi 2017 superiori a 13.000 euro anni, il 27,6 % da 13.001 a 26.000 euro e il 5,6% con redditi superiori a 26.000 euro annui.
Nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018, con i requisiti preesistenti all’innovazione introdotta dal d.l. n. 4 del 2019 (del governo Conte 1), le pensioni liquidate per Opzione donna sono state complessivamente 27.586, il 74,1% per le lavoratrici della gestione privata e il 25,9% per quelle della gestione pubblica. Per le pensioni liquidate al 30 aprile 2019 (4.575), in virtù di quanto disposto dal decreto-legge n. 4/2019, il Mef ha preventivato una spesa a carico della fiscalità generale pari a 276 milioni di euro, in considerazione dell’onere medio pro capite pari a 60.367 euro. Il d.l. 4/2019, nel valutare gli effetti derivanti dall’estensione di Opzione donna al 31 dicembre 2018, aveva ipotizzato un importo medio della pensione contributiva pari a 1.200 euro mensili per le lavoratrici dipendenti private, 1.400 mensili per le lavoratrici pubbliche e 800 per le autonome. Gli effetti finanziari complessivi netti stimati nella relazione tecnica per l’intervento risultavano pari a circa 250 milioni di euro per il 2019, 396 nel 2020 e 490 nel 2021, per una platea di circa 19.600 donne che avrebbero esercitato l’opzione. Nel successivo intervento normativo (art. 1, comma 476, della legge di bilancio 2020), la relazione tecnica ha stimato effetti finanziari netti pari a circa 67 milioni nel 2020, 187 nel 2021 e 282 nel 2022, con importi medi mensili delle pensioni pari a 1.150 euro mensili per le lavoratrici dipendenti private, 1.300 mensili per le lavoratrici pubbliche e 880 per le autonome, per una platea di 18.200 lavoratrici.