RIVALUTAZIONE PENSIONI: COSA CAMBIA DA IERI
Con il nuovo anno appena cominciato scattano le norme approvate dal Governo nell’ultima, sofferta, Manovra di Bilancio approvata a poche ore dalla fine del 2021: in particolare, oltre a tutte le principali novità per la riforma “temporanea” di Quota 102 e delle altre misure in proroga, cambiano i contenuti stessi degli assegni per alcuni pensionati italiani.
La perequazione relativa al 2021 è stata fissata dal MEF al +1,7% e deve essere dunque attuata dal 1 gennaio 2022: questo significa che la rivalutazione stessa delle pensioni avverrà anche se non sarà uguale per tutti i pensionati. Come informa l’INPS, la rivalutazione varierà a seconda della fascia di appartenenza: pensioni fino a 4 volte il trattamento minimo si prevede incremento del +1,7%, per fasce tra 4-5 volte il trattamento minimo ci sarà il 90% di quel 1,7% mentre per tutte le altre oltre le 5 volte del trattamento minimo avranno nel 2022 l’incremento del 75% dell’1,7%. (agg. di Niccolò Magnani)
RIFORMA PENSIONI, LE PRIME USCITE CON QUOTA 102
Il Sole 24 Ore ricorda che, considerate le finestre temporali previste, le prime uscite con Quota 102, la misura di riforma pensioni che sostituirà nel 2022 Quota 100, “avverranno dal 1° maggio 2022 per il settore privato e dal 1° agosto per i pubblici dipendenti”. Ovviamente, come del resto accade oggi per Quota 100, anche per Quota 102 “il diritto conseguito entro il 2022 potrà essere fatto valere anche in epoca successiva”. Il quotidiano di Confindustria spiega anche che “l’accesso alla pensione potrà avvenire anche in regime di cumulo, utilizzando le contribuzioni accreditate nell’assicurazione generale obbligatoria, nelle forme esclusive (come quella dei pubblici dipendenti) e sostitutive (gestite dall’Inps) nonché nella gestione separata Inps”.
LA SCADENZA PER LA SCUOLA
Tuttavia, “non potranno essere utilizzate le contribuzioni accreditate presso le Casse dei liberi professionisti” e “i richiedenti non dovranno essere già titolari di pensione a carica di una delle gestioni citate”. Come per Quota 100, anche per Quota 102 esiste il divieto di cumulo con redditi da lavoro sia dipendente che autonomo, salvo che nel caso di lavoro autonomo occasionale con un limite di 5.000 euro lordi annui. “Per il personale del comparto scuola e Afam, le eventuali domande di cessazione dal servizio, da parte del personale interessato ad accedere a Quota 102, dovranno essere presentate entro il 28 febbraio 2022”, aggiunge Il Sole 24 Ore, ricordando che anche in questo caso, come per Quota 100, ai dipendenti pubblici è data facoltà di chiedere l’anticipo del Tfs/Tfr.
— — — —
Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.
SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI