Continuiamo a scavare in quella miniera di dati statistici messi a disposizione dal Settimo rapporto (2020) sul sistema pensionistico italiano, a cura di Itinerari previdenziali. Ci sembra interessante segnalare – come risulta dalla figura sottostante (contenuta nella relazione di Antonietta Mundo) – che dal 2000 al 2018, parlando di riforma pensioni, vi è stato un riequilibrio tra il reddito pensionistico femminile e quello maschile. All’inizio del periodo considerato il reddito maschile era mediamente superiore di quello femminile nella misura del 41,3%. Il picco del +43,9% si determinò nel 2008 e rimase, più o meno, stabile fino al 2012, quando entrò in vigore la riforma Fornero. La curva puntò decisamente al ribasso per raggiungere, alla fine del periodo considerato, il 38,6%.



A produrre questi effetti – il differenziale non è superato – concorrono tanti elementi, soprattutto le condizioni professionali e di vita che, in generale, rendono più debole la posizione della donna nel mercato del lavoro per quanto riguarda la continuità e la stabilità dell’occupazione e dei versamenti contributivi, e, di conseguenza, sul versante del trattamento pensionistico. Non è tuttavia campata in aria la tesi per cui i nuovi e più rigorosi requisiti, introdotti dalla riforma del 2011 – in particolare l’incremento dell’età pensionabile – abbiano determinato, insieme a un periodo più lungo di lavoro, anche un miglioramento, alla loro decorrenza, delle pensioni femminili. È questo un concetto che nessuno vuol sentire ribadire, ma l’adeguamento dell’età pensionabile, in parallelo con la maggiore aspettativa di vita, non è solo un motivo per garantire una relativa stabilità dei sistemi pensionistici, ma anche la principale garanzia di una maggiore adeguatezza delle prestazioni.



La posizione di debolezza delle donne nel lavoro e nella società (essendo il lavoro un diritto fondamentale di libertà) emerge se si prendono in considerazione le tutele definite assistenziali e riferite al comma 1 dell’articolo 38 Cost. (Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale). Si tratta di prestazioni che possono intervenire nei casi in cui il cittadino in condizioni di indigenza non abbia accesso a tutele di carattere previdenziale (pensioni e assegni sociali) oppure quando versi in una condizione di inabilità (pensione civile e indennità di accompagnamento). Molto significative poi sono le misure che integrano i diritti previdenziali dei lavoratori che non raggiungono, con la pensione a calcolo, i limiti minimi garantiti dalla legge (integrazione al minimo e maggiorazioni sociali). Come si può notare dalle scheda seguente (tratta anch’essa dalla presentazione di Antonietta Mundo) le donne (lavoratrici o no) sono le maggiori utilizzatrici di queste prestazioni.



È opportuno sottolineare taluni aspetti di questi trattamenti e fornirne le motivazioni. Mentre per quanto riguarda le pensioni di invalidità civile (previste a tutela degli inabili) il rapporto di genere è quasi in equilibrio, quando si prendono in esame altre prestazioni si osserva una forte differenza tra donne e uomini. Per quanto riguarda l’indennità di accompagnamento, il prevalere delle donne dipende dalla loro maggiore longevità e quindi dal più elevato rischio di trascorrere gli ultimi anni di vita senza poter svolgere in autonomia le principali funzioni della vita quotidiana. Nel caso degli assegni sociali, la prevalenza femminile – se in condizioni di indigenza – è la conseguenza o della mancanza di lavoro o dello svolgimento di un’attività lavorativa insufficiente a maturare una pensione di natura previdenziale, che viene sostituita dalla più classica delle prestazioni assistenziali.

Per quanto riguarda, invece, l’integrazione al minimo e le maggiorazioni sociali, esse intervengono quando il titolare ha maturato i requisiti necessari per aver diritto a un trattamento di vecchiaia, ma il calcolo della pensione sulla base dei versamenti effettuati non consente di conseguire il livello minimo disposto dalla legge (con variazioni annuali legate al costo della vita). Pertanto l’assegno “a calcolo” viene integrato dalla fiscalità generale fino al livello legale. Anche in questo caso spicca la condizione delle donne lavoratrici: il fatto di essere in larga maggioranza oggetto della solidarietà del sistema non è un privilegio, ma solo un modesto e inadeguato risarcimento.