Il Decreto Legge n. 4/2019, oltre alle note disposizioni in materia di Reddito di cittadinanza e di Pensione Quota 100, introduce anche alcune nuove possibilità di riscatto di periodi utili ai fini pensionistici, che – come recentemente precisato dall’Inps con circolare n. 106 del 25 luglio 2019 – si aggiungono a quelle già esistenti nel nostro ordinamento. In particolare, il Decreto ha previsto (in via sperimentale, sino al 31 dicembre 2012) la facoltà, per tutti i lavoratori iscritti a una gestione previdenziale (ivi incluse quelle dei libero-professionisti), senza anzianità contributiva antecedente al 1996, di riscattare periodi non coperti da contribuzione.



Si tratta di una novità assoluta, posto che, sinora, il riscatto poteva riguardare unicamente periodi in cui il lavoratore aveva svolto particolari attività individuate dalla normativa, come la frequenza di un corso di laurea. Il nuovo ricatto, invece, può essere applicato a tutti i periodi (compresi tra il 1° gennaio 1996 e il 2 gennaio 2019) non coperti da contribuzione, a condizione che il lavoratore: non abbia svolto attività lavorativa (subordinata o autonoma) prima del 1° gennaio 1996; sia stato iscritto presso la gestione previdenziale in cui si chiede il riscatto (condizione che si intende verificata in presenza di almeno un contributo obbligatorio versato presso tale gestione prime della presentazione della domanda di riscatto); non risulti titolare di un altro trattamento pensionistico diretto, in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria.



Il periodo da riscattare, inoltre, deve essere compreso tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto) nelle forme assicurative sopra citate: non sono, invece, ammessi al riscatto gli anni precedenti all’inizio della vita lavorativa del lavoratore o successiva al suo termine. Naturalmente, il periodo da ammettere a riscatto non deve essere né coperto da contribuzione previdenziale (obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto presso qualsiasi forma di previdenza obbligatoria), né soggetto a obbligo contributivo. La facoltà di riscatto, pertanto, non potrà essere esercitata per recuperare periodi di svolgimenti di attività lavorativa con obbligo del versamento contributivo.



L’anzianità contributiva acquisita per effetto del riscatto è utile ai fini del conseguimento del diritto a pensione per la determinazione della relativa misura. Di conseguenza, gli oneri del riscatto sono calcolati tenendo conto delle ordinarie metodologie vigenti per il sistema contributivo, e cioè applicando l’aliquota contributiva di finanziamento alla retribuzione media dei 12 mesi precedenti alla domanda e rapportando il valore risultante al periodo oggetto di riscatto. Tale onere può essere versato in unica soluzione ovvero in rate mensili (sino a un massimo di 120), ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. La domanda di riscatto può essere presentata, oltreché dal diretto interessato o dal suo superstite, anche da parenti o affini entro il secondo grado.

In tutte queste ipotesi, l’onere versato è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50%, con una ripartizione in cinque quote annuali e costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.

Per i lavoratori del settore privato, infine, la domanda di riscatto può (con il consenso del lavoratore) essere presentata anche dal datore di lavoro dell’assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti la lavoratore. In tal caso, l’onere versato è deducibile dal reddito di impresa ed è escluso dalla basa imponibile fiscale e contributiva ai sensi dell’art. 51 del Tuir.

Le imprese, pertanto, potrebbero inserire nei propri piani di welfare aziendale anche l’eventuale riscatto dei periodi che presentino tutti i requisiti di legge, così peraltro perseguendo il triplice obiettivo di incrementare le performance aziendali (trattandosi della sostituzione di retribuzioni incentivanti), di ridurre il cuneo fiscale e di agevolare eventuali percorsi di incentivazione all’esodo e di ricambio generazionale.

www.costantinoandpartners.com