Negli anni alcuni lavoratori si sono ritrovati con dei vuoti contributivi che ora vorrebbero colmare. Per farlo l’INPS ha rilasciato dei dettagli validi soltanto per chi hanno iniziato a versarli a partire dal 1996 e che rientrano nel sistema contributivo.

Il periodo massimo riscattabile ammonta a cinque anni (anche non continuativi), e cumulabili con la normativa attuata nell’anno 2019. La circolare contiene delle spiegazioni specifiche al riguardo: il pagamento per i mancati contributi è valido soltanto sulle aliquote contributive e a patto che prima della domanda sia stato versato almeno un contributo obbligatorio.



Riforma Pensioni 2024: come pagare il riscatto per i vuoti contributivi

Il riscatto per i vuoti contributivi è consentito soltanto ad una categoria specifica di cittadini. Una penalizzazione certa è rivolta ai giovani, visto che questo privilegio spetta soltanto ai lavoratori “privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione“.



All’interno della circolare si legge anche:

L’eventuale acquisizione di anzianità assicurativa anteriore al 1° gennaio 1996 determina l’annullamento d’ufficio del riscatto già effettuato, con restituzione dell’onere al soggetto che lo ha versato senza riconoscimento di maggiorazioni a titolo di interessi.

Il periodo da riscattare dev’essere incluso tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo già assegnato (da riscatto, obbligatorio, figurativo), e tra l’1° gennaio del 1996 e il 31 dicembre del 2023.

Se in fase di domanda l’interessato abbia già una posizione assicurativa in diversi regimi previdenziali la facoltà di riscatto può esser concessa in uno qualsiasi di essi.



Possono essere riscattati esclusivamente i periodi senza obbligo contributivo. Per recuperare quest’ultimi è necessario attivare tutti gli istituti previsti (costituzione di rendita vitalizia o regolarizzazione contributiva).

La presentazione della domanda è valida esclusivamente per il biennio 2024 – 2025, e per i lavoratori del settore privato la pratica può essere trasmessa dal datore di lavoro dell’assicurato, sostenendo l’onere da destinare successivamente come premio di produzione per il lavoratore.