Ieri abbiamo letto su Repubblica che la pensione di garanzia dei giovani sarà al centro del prossimo confronto con il Premier Draghi sulla revisione della riforma Fornero, con l’obiettivo di tutelare: le carriere intermittenti, i part-time involontari, i buchi tra un contrattino e l’altro, gli stipendi bassi che caratterizzano da un paio di decenni il mercato del lavoro italiano e che, di conseguenza, produrranno pensioni povere. A dire il vero di tutta questa fregola non si vede la ragione, poiché, come ribadisce puntualmente l’articolo, il momento del “salto nel buio” si verificherà nel momento in cui si andrà in pensione per intero col sistema contributivo, incassando cioè null’altro che i contributi versati e rivalutati. E ciò “accadrà di sicuro dal 2035 per i post-1996, quanti cioè hanno iniziato a lavorare dal 1996, dopo riforma Dini”.
Se non abbiamo consultato male il calendario non sembra trattarsi di un problema urgente da risolvere nelle prossime settimane. Basti pensare che – come ha deciso imprudentemente la Commissione europea – a partire da quel medesimo anno l’industria automobilistica dovrebbe produrre solo vetture elettriche. Se da qui al 2035 occorrerà rivoltare come un calzino la filiera dell’automotive con tutto ciò che si porta appresso, ci sarà pure il tempo di organizzarsi nel rivedere alcuni dei problemi di equità infragenerazionale che la riforma Dini ha sottovalutato nel momento in cui ha abbracciato le “sorti magnifiche e progressive” del calcolo contributivo. Poi, cerchiamo di essere seri: quando percepiranno la pensione di garanzia, i giovani saranno anziani/giovani visto che, se si allunga la aspettativa di vita, anche le caratteristiche dell’età, un tempo iscritta nella stagione della vecchiaia, si presenteranno più tardi nell’esistenza delle persone.
Un altro chiarimento è opportuno. Di per sé il contributivo non è il nemico pubblico numero 1, né il retributivo è una sorta di Eldorado. Le carriere intermittenti, i periodi di disoccupazione e quant’altro interrompe la continuità del lavoro (e non è al riparo delle coperture della contribuzione figurativa) hanno sempre dato corso a pensioni povere, tanto che, in pieno sistema retributivo, vi sono ben 7 milioni di trattamenti pari a una volta il trattamento minimo. Guai a confondere le pensioni con i pensionati: infatti i soggetti percettori che si redistribuiscono quelle pensioni sono 2,2 milioni, giacché (altra cosa che i talk show non dicono) vi sono alcuni milioni di trattamenti che vengono percepiti da un numero più ristretto di persone, titolari – specie tra le categorie con livelli di reddito più bassi – di più pensioni.
Certo, nel sistema retributivo e in quello misto (che è il regime generale a partire dal 2012 grazie alla riforma Fornero) è previsto un istituto – l’integrazione al minimo – che, a fronte di talune condizioni familiari e di reddito consente di portare alla soglia legale della pensione (ora 515 euro lordi mensili per 13 mensilità annualmente rivalutati sulla base del costo della vita) il trattamento a calcolo sulla base dei contributi versati se inferiore al livello minimo. Questa operazione, a carico della fiscalità generale, comporta un ammontare annuo di 21,5 miliardi di euro. Nel sistema contributivo (che oggi riguarda circa il 5% delle pensioni erogate annualmente) non è prevista l’integrazione al minimo, ma il pensionamento è consentito solo nel caso in cui – maturati i requisiti anagrafici e contributivi richiesti – il trattamento erogato sia pari a un multiplo (che varia a seconda della tipologia della pensione) dell’assegno sociale. In sostanza, gli interessati devono garantirsi prima di poter andare in quiescenza un minimo di adeguatezza del trattamento.
Il problema della “pensione di garanzia” era già stato affrontato nell’ambito delle intese Governo-sindacati del settembre 2016, da cui erano scaturiti gli impegni per due fasi: la prima contenente misure da inserire, come poi, accadde nella Legge di bilancio (il pacchetto Ape e dintorni), mentre la fase 2 aveva le stimmate del Giorno del Giudizio universale durante il quale si sarebbe scolpita nel bronzo la Grande Riforma. Infatti, al primo punto dell’agenda della fase 2 campeggiava il seguente testo: “In vista di un possibile intervento di riduzione strutturale del cuneo contributivo sul lavoro stabile al termine della fase attuale di esoneri temporanei, valutare l’introduzione di una pensione contributiva di garanzia, legata agli anni di contributi e all’età di uscita, al fine di garantire l’adeguatezza delle pensioni medio-basse”.
Già allora destò curiosità che in Italia il sindacato si preoccupasse di quando i giovani fossero diventati anziani prossimi alla pensione piuttosto che della loro condizione attuale di occupabilità e di reddito. Ma visto che di previdenza si parlava, abbozzammo, in attesa di osservare ciò che sarebbe successo.
In quel momento il Governo stava elaborando una proposta che fu presentata, in un seminario, da un grande esperto di previdenza e lavoro ora prematuramente scomparso: Stefano Patriarca. Per realizzare il nuovo disegno, secondo gli sherpa dell’esecutivo, vi erano alcune precondizioni così riassumibili (le ricordiamo perché ora sembrano dimenticate): contenimento della spesa nel breve e stabilizzazione finanziaria nel medio lungo; miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro; politiche di invecchiamento attivo. Se il sistema non fosse riuscito, infatti, a mantenere un equilibrio (o meglio un squilibrio sostenibile) nel presente, non ci sarebbe stata – si disse – speranza di un futuro.
Anche adesso, benché la questione sfugga alla comprensione dei sindacati, le condizioni del mercato del lavoro e i trend demografici sono il tapis roulant su cui camminano le prospettive del sistema pensionistico, sia per quanto riguarda la posizione dei singoli che della collettività dei lavoratori; le buone pratiche di invecchiamento attivo si accompagnano all’esigenza di allungare le vita lavorativa anche dal lato dell’offerta di lavoro. Ciò premesso, la proposta indicava un ventaglio di strumenti atti a raggiungere l’obiettivo della c.d. pensione di garanzia: un sistema revisionato di contribuzione figurativa e un fondo di solidarietà per il sostegno delle basse contribuzioni (come solidarietà tra generazioni); il superamento degli ostacoli alla flessibilità contributiva; la gestione dell’innalzamento dell’età di pensionamento, come garanzia dell’adeguatezza e della stabilità; le diversificazioni necessarie per il lavoro di cura, le condizioni di salute, la gravosità del lavoro, l’assenza di reddito; un nuovo rapporto tra primo pilastro e previdenza complementare non solo e non tanto per integrare la pensione pubblica al momento dell’età di vecchiaia, ma come strumento di gestione di risparmio collettivo per la gestione di redditi ponte (come l’Ape e la Rita).
E alla fine della partita ecco l’asso di briscola: un meccanismo di pensione di garanzia definito trattamento minimo di garanzia. Una delle possibili ipotesi era quella di introdurre anche nel sistema contributivo l’integrazione a un minimo previdenziale come nel retributivo con la seguente struttura: un trattamento pari all’attuale minimo comprensivo della maggiorazione sociale (circa 650 euro mensili) percepibile all’età di vecchiaia con 20 anni di contributi e crescente per ogni anno di contribuzione successivo al 20° (ad esempio 30 euro al mese per anno con un massimo di 1.000 euro).
Questa ipotesi, secondo gli sherpa governativi, determinerebbe un tasso di sostituzione per una carriera piena (40 anni di contributi) pari al 65% della retribuzione media netta. Resta un problema: come raggiungere lunghi periodi di contribuzione per le nuove generazioni. La proposta si basava sul riconoscimento di un trattamento pensionistico obbligatorio articolato secondo due componenti: una pensione di base finanziata dalla fiscalità generale, di importo pari all’attuale assegno sociale e rivalutabile secondo le medesime disposizioni, e una pensione calcolata secondo il vigente sistema contributivo. Ciò allo scopo di assicurare, in particolare ai soggetti con minore capacità reddituale e contributiva, trattamenti pensionistici obbligatori complessivi e lordi non inferiori al 60% della retribuzione di riferimento. Infine, l’accesso alla pensione di base era condizionato al possesso dei seguenti requisiti, contributivi e anagrafici: almeno dieci anni di soggiorno legale, anche non continuativo, nel territorio nazionale; almeno dieci anni complessivi di contribuzione effettiva, anche non continuativa, a una o più gestioni di previdenza obbligatoria; maturazione dei requisiti anagrafici già previsti dalla legge per l’accesso alla pensione contributiva.
Patriarca sapeva quel che faceva. Non era un apprendista stregone come coloro che andranno a spiegare a Draghi che cosa intendono per pensione di garanzia. Le anticipazioni di Repubblica sono abbastanza confuse. E non è colpa di chi riferisce, ma di chi ha spiegato.
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