Come cambia il rapporto del contribuente con il Fisco? Il governo Meloni ha approvato un decreto che aggiorna la legge 212/2000. Una riforma il cui obiettivo è quello di tutelare meglio il contribuente. A 23 anni dalla sua nascita, lo Statuto dei diritti del contribuente viene ricostituito con modifiche “a costo zero”, perché non richiedono risorse. Partiamo dal “Principio del contraddittorio“, secondo cui l’Agenzia delle Entrate dovrà comunicare al contribuente lo schema del provvedimento che vuole adottare, concedendo 60 giorni per eventuali controdeduzioni o – previa richiesta – estrarre una copia degli atti del fascicolo. La fase può essere prorogata di altri 30 giorni (arrivando quindi a 90 giorni), nel caso in cui l’amministrazione lo ritenesse necessario ai fini del contraddittorio. Una volta scaduto il tempo per le controdeduzioni, il Fisco ha 120 giorni per adottare il provvedimento. Il contraddittorio, come riportato dal Sole 24 Ore, sarà obbligatorio per gli atti impositivi e sanzionatori che riguardano tutti i tributi, anche quelli regionali, provinciali, comunali, dazi e diritti doganali, sovrimposte, addizionali. Invece, sono esclusi gli atti “automatizzati”, che saranno individuati da un decreto del Mef, così come «i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione». Pertanto, si allarga lo spettro del contraddittorio obbligatorio.



Passiamo alle irregolarità. Va definita la differenza tra annullabilità e nullità degli atti impostivi e sanzionatori del Fisco. Gli atti impugnabili in giudizio sono annullabili per violazione di legge, anche le norme su competenza, procedimento, partecipazione del contribuente e validità degli atti. I motivi dovranno essere sollevati col ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado. Il Sole 24 Ore evidenzia che non saranno mai causa di annullabilità le mancate o erronee indicazioni delle informazioni richieste negli atti del Fisco, e più precisamente l’ufficio presso cui ottenere informazioni, il responsabile del procedimento, l’organo o l’autorità cui chiedere un riesame, le modalità di impugnazione. La riforma dello Statuto dei diritti del contribuente prevede che i vizi di nullità possano essere «sempre eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria», quindi anche dopo il ricorso. Inoltre, sono rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Apertura al rimborso di quanto versato, fatta eccezione per i casi di prescrizione. Questa novità vale solo per i vizi di nullità così qualificati in futuro dalla legge, non per tutti quelli che ora sono ritenuti tali. Quindi, gli esclusi andranno trattati come cause di annullabilità, non di nullità.



ACCERTAMENTO, PROPORZIONALITA’ E ATTI ILLEGITTIMI

Il terzo punto della riforma dello Statuto dei diritti del contribuente riguarda l’accertamento. Si sancisce in maniera esplicita l’inutilizzabilità degli elementi di prova raccolti oltre i termini di permanenza presso la sede del contribuente soggetto a verifica, o acquisiti «in violazione di libertà costituzionalmente riconosciute». C’è poi un articolo che frena la moltiplicazione dei procedimenti accertativi, fissando il divieto di bis in idem. L’accertamento dovrà essere unico per ogni imposta e per ogni anno, salvo diverse disposizioni di legge. Il quarto punto riguarda il “Principio di proporzionalità nel procedimento tributario“. Si tratta dell’equilibrio tra l’interesse generale dell’Erario a incassare le tasse e i diritti fondamentali del contribuente. Dall’analisi del Sole 24 Ore emerge l’intenzione da parte del governo di evitare che l’azione amministrativa sia «eccedente rispetto ai fini perseguiti» e non vada a limitare i diritti dei cittadini. Pertanto, il Fisco non deve andare oltre il proprio obiettivo ed è tenuto a rispettare tale equilibrio pure nelle misure di contrasto all’elusione e all’evasione fiscale e nelle sanzioni tributarie. A tal proposito, si chiede di «migliorare la proporzionalità delle sanzioni tributarie, attenuandone il carico e riconducendolo ai livelli essenziali in altri Stati europei».



Il quinto punto della riforma dello Statuto dei diritti del contribuente si occupa degli atti illegittimi. Pensiamo ad errori di persona, calcolo, sull’individuazione del tributo, errori materiali dei contribuenti. Di fronte ad un errore palese il Fisco è tenuto ad annullare gli atti impositivi, in tutto o in parte, senza che sia il contribuente a farne richiesta. Anche in pendenza di giudizio o per atti definitivi. L’autotutela diventa così obbligatoria. L’Agenzia non è tenuta all’autocorrezione solo se è intervenuta una sentenza passata in giudicato favorevole all’Entrate o «in caso di atti definitivi, decorsi tre mesi dalla definitività per mancata impugnazione». La nuova disposizione, al fine di agevolare la correzione in via autonoma, limita la responsabilità dei funzionari alle sole ipotesi di dolo, invece l’autotutela resta comunque facoltativa se l’errore non è così evidente.

DALLE CONSULTAZIONI AGLI INTERPELLI

La “consultazione semplificata” al centro della sesta novità della riforma dello Statuto dei diritti del contribuente. L’obiettivo è rendere più efficienti le banche dati. Quindi, circolari interpretative e applicative, consulenze giuridiche, interpelli e risoluzioni finiranno in un database che, usando l’intelligenza artificiale, aiuterà a individuare le soluzioni a quesiti interpretativi o applicativi. In realtà, l’AI non viene mai citata, perché si parla solo di «una apposita banca dati», ma il riferimento è implicito secondo il Sole 24 Ore. Il contribuente potrà interrogare gratuitamente la banca dati e, in caso di risposta “certa”, conformarsi alle indicazioni, evitando sanzioni e interessi. Se invece la risposta non sarà univoca, avrà le informazioni sulle possibilità di fare interpello. Per quanto riguarda i piccoli contribuenti, il passaggio dal database sarà vincolante, quindi l’interrogazione online sarà infatti condizione di ammissibilità per l’interpello stesso, così da ridurre la massa di quesiti che inonda ogni anno gli uffici del Fisco.

Il settimo e ultimo punto riguarda gli interpelli, che saranno a pagamento. Un decreto del Mef stabilità l’importo, che varierà in base al tipo di contribuente, al volume d’affari o di ricavi, alla complessità o rilevanza della questione. Le tipologie di interpello sono sei: le prime due riguardano casi di incertezza sull’interpretazione di una norma o sulla corretta qualificazione di una fattispecie; altri due riguardano la disciplina dell’abuso del diritto e la disapplicazione di norme antielusive; le ultime due interessano i requisiti per accedere alla cooperative compliance, alle agevolazioni sui nuovi investimenti e al regime dei Paperoni (articolo 24-bis del Tuir). Come precisato dal Sole 24 Ore, la risposta del Fisco deve arrivare entro 90 giorni, altrimenti varrà il silenzio assenso. Ma il termine sarà sospeso ad agosto e ogni volta che servono integrazioni del contribuente o pareri tecnici da parte di altre Pa. Infine, si definisce la consulenza giuridica, anche se i dettagli sono da chiarire: sarà una specie di “super-interpello” riservato ad associazioni sindacali e di categoria, ordini professionali, enti pubblici e privati, regioni ed enti locali.