La rinuncia alle agevolazioni sulla prima casa non può essere accettata in alcun caso. A dirlo è l’ultima sentenza e la circolare pubblicata da Fisco oggi che mette in evidenza il risultato della sentenza numero 24420 dell’11 settembre 2024.

Nel caso di quest’ultima sentenza durante il primo appello il ricorso del contribuente è stato accettato, ma nel secondo grado invece, la Commissione Tributaria regionale ha disposto una normativa completamente differente dalla precedente.



Rinuncia alle agevolazioni sulla prima casa: è possibile?

Il legislatore fiscale sancisce l’impossibilità di chiedere la rinuncia alle agevolazioni sulla prima casa.

Il motivo è riconducibile a quanto sottoscritto dal contribuente all’atto di acquisto, che sancisce quanto segue:

“Dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo”.



L’unico caso in cui il contribuente potrebbe rinunciare ai benefit legati alla prima casa è laddove ometta il trasferimento della residenza nell’abitazione in questione, facendo scadere i 18 mesi come previsti dalla Legge.

Tuttavia, il decadimento del bonus non è automatico allo scadere dei 18 mesi, ma è sempre subordinato alle decisioni dell’Amministrazione Finanziaria.

Nel caso della sentenza 24420 risalente all’11 settembre 2024 il contribuente aveva già goduto e stipulato nell’atto, i benefici sulla prima casa. Di fatto non può rinegoziare – a distanza di dieci anni – una misura già attuata e formalizzata.



Revoca entro i 18 mesi dall’atto

L’unico caso – come anticipato – in cui la revoca delle agevolazioni sulla prima casa può essere validata resta quello in cui il soggetto non trasferisce la sua residenza fiscale nell’abitazione in oggetto entro i 18 mesi previsti dalla Legge.

Il soggetto che intende rinunciare ai benefici dovrà presentare una istanza presso lo stesso ufficio in cui è stato depositato il primo atto (per l’acquisto della prima casa). Nella dichiarazione di intenti deve specificare la sua volontà di cessare i vantaggi goduti alla prima operazione.

La Corte di Cassazione conclude con la sentenza 8784 del 28 giugno del 2000 in cui specifica: “non è revocabile per definizione, tanto meno in vista di un successivo atto di acquisto”.