Il riscatto della laurea è utile per fare cumulo per la pensione, consentendo ai lavoratori di compensare i periodi scoperti dai contributi. Ora è possibile accedere al sistema anche tramite il pagamento di una sola unica rata, in base ai vari requisiti varierà poi il calcolo dell’importo da pagare. La differenza sta nella scelta tra contributivo e retributivo, infatti se nel primo sistema il fattore determinante sarà la contribuzione degli ultimi dodici mesi di lavoro, nel secondo si dovrà tenere conto anche di età, periodo da calcolare, genere, e la retribuzione relativa ai dodici mesi precedenti la domanda di riscatto.
Per chiarire alcuni aspetti pratici è intervenuto anche l’INPS con una circolare nella quale spiega come accedere e a chi spetta il riscatto laurea contributivo, permesso solo a chi soddisfa determinati aspetti. Questa opzione infatti può essere richiesta unicamente da chi abbia un’anzianità contributiva di un periodo non superiore ai 18 anni versati entro il 31 dicembre 1995. Inoltre deve presentare almeno 15 anni di contributi versati, dei quali almeno 5 a partire dal 1 gennaio 1996, alla data della domanda.
Riscatto laurea a rata unica, le alternative in base ai requisiti
L’Inps, nel chiarire i requisiti previsti per fare domanda del riscatto laurea con sistema contributivo a rata unica, precisa anche che esistono due distinte alternative. E cioè, nel primo caso se l’assicurato ha raggiunto i 18 anni di contributi previsti al 31 dicembre 1995, la strada della rata singola non è percorribile. Pertanto il calcolo della somma da pagare verrà fatto in base all’ordinario processo del sistema.
Nel secondo caso invece, se l’assicurato ha versato almeno un contributo orima del 1 gennaio 1996, e come prevede il regolamento almeno 15 anni di anzianità contributiva di cui 5 dallo stesso anno, allora per acquisire il contributo minimo su utilizzerà il cosiddetto metodo della riserva matematica. Nel caso il riscatto venga accettato, la quota della rata unica dovrà comunque essere versata tramite modello F24 entro i successivi 90 giorni dalla notifica di provvedimento. Il mancato pagamento della stessa entro i termini verrà considerato come rinuncia all’opzione.