Da un paio di giorni il ministro della Difesa Guido Crosetto ha lanciato l’idea di portare a 10mila unità le forze dei riservisti dell’esercito. Una decisione giustificata, ovviamente, dalle crescenti tensioni geopolitiche, a causa delle quali non si può completamente escludere l’ipotesi che in futuro l’Italia o qualche partner europeo o Nato si trovi a combattere una guerra, probabilmente proprio contro la minacciosa Russia, o contro un qualche attore mediorientale (Crosetto cita l’Iran e la Corea del Nord).



Tuttavia, l’annuncio dell’arruolamento dei riservisti dell’esercito ha generato anche un po’ di confusione e, forse, paura nella popolazione, che teme si andrà incontro a scenari tragici come la reintroduzione della leva obbligatoria. Preoccupazioni del tutto legittime e per le quali, fortunatamente, si possono trovare risposte chiare all’interno della Costituzione e del Codice di Ordinamento Militare. A dare delucidazioni su chi siano e come funzionino i riservisti dell’esercito, per conto del sito La legge per tutti, c’è l’ex magistrato Paolo Remer. A livello generale, con questo termine si intendono dei soldati che possono essere richiamati in servizio all’occorrenza, che il Codice militare definisce come “stato di guerra ai sensi dell’articolo 78 della Costituzione” o come “grave crisi internazionale”.



Chi sono e cosa fanno i riservisti dell’esercito: chi può essere arruolato

Venendo al fulcro del discorso, i riservisti dell’esercito sono, spiega Remer, innanzitutto i militari in carriera (tra Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri e Guardia di Finanza). Secondariamente, si procederà poi ad arruolare tra gli ex militari che abbiano prestato servizio da meno di cinque anni e abbiano firmato come riservisti. Infine, si procederebbero con i civili tra i 18 e i 45 anni dichiarati idonei al servizio militare, ma si tratta di un’ipotesi, secondo l’ex magistrato, “davvero remota” perché “c’è un problema di formazione e addestramento che richiede tempo”.



Sono, invece, esclusi dall’eventuale chiamate per i riservisti dell’esercito “i vigili del fuoco e gli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile” che includono la Polizia di Stato, la Penitenziaria e la Polizia locale, o municipale. I civili, invece, nella remota ipotesi in cui venissero arruolati non potrebbero opporsi dato che, secondo l’articolo 52 della Costituzione “la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino“. L’unica ragione di esclusione è un grave e comprovato motivo di salute.

Con l’istituzione e il richiamo dei riservisti dell’esercito, inoltre, specifica Remer, non si andrà certamente incontro alla reintroduzione della leva obbligatoria, sospesa il primo gennaio del 2005. Questa, infatti, potrebbe essere reintrodotta solo da decreto del Presidente della Repubblica, su delibera del Consiglio dei ministri, nella sola ipotesi che “il personale volontario in servizio” sia “insufficiente”. Inoltre, la leva potrebbe tornare solo se dichiarato lo stato di guerra (articolo 78 della Costituzione), oppure a fronte di una “grave crisi internazionale nella quale l’Italia è coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale”.