Le prestazioni INAIL sono state rivalutate dell’8,1% per il 2023 a partire dal 1 luglio (fino al 30 giugno 2024) sulla base di due decreti del Ministero del lavoro e recepiti da due delibere Inail 88/2023 e 89/2023. La rivalutazione si applica alle prestazioni per infortuni e malattie professionali nei settori industria, marittimo e agricoltura.



Rivalutazione INAIL: a quanto ammonta il ricalcolo

Il sistema di rivalutazione delle prestazioni dell’Inail si fonda su due criteri: uno ha cadenza annuale e si basa sull’indice perequativo (basato sull’inflazione) stabilito dall’ISTAT. Il secondo criterio è strettamente legato alla rivalutazione degli stipendi: se si verifica una variazione retributiva non inferiore al 10% rispetto alla precedente rivalutazione, allora scatta il ricalcolo. In quest’ultimo caso è stato utilizzato solo il primo criterio, dal momento che non c’è stata la variazione retributiva minima.



La rivalutazione effettuata fissa a 91,53 euro (84,67 fino al 30 giugno) la retribuzione media giornaliera per il calcolo del massimale e del minimale di retribuzione annua.

Di conseguenza i due limiti di calcolo delle rendite, massimo e minino, dal 1° luglio diventano in misura annua 35.696,70 euro (33.021,30 fino al 30 giugno) e 19.221,30 euro (17.780,70 fino al 30 giugno). Nel settore marittimo, la retribuzione massima annua sale a 51.403,25 euro (47.550,67 fino al 30 giugno) per comandanti e capi macchinisti; a 43.549,97 euro (40.285,99 fino al 30 giugno) per i primi ufficiali di coperta e di macchina; 39.623,34 euro (36.653,64 fino al 30 giugno) per gli altri ufficiali.



L’assegno funerario viene erogato a seguito della morte sopraggiunta per incidenti sul luogo di lavoro, per contribuire alle spese. L’erogazione avviene anche se la morte sopraggiunge a seguito di una malattia professionale. I beneficiari sono i superstiti , in assenza di questi ultimi l’erogazione avviene a beneficio di chi abbia sostenuto le spese per la morte del lavoratore.
L’importo, dal 1° luglio, sale da 10.742,76 a 11.612,92 euro.

Rivalutazione INAIL: assegno continuativo e assistenziale

I superstiti (coniugi e figli) sono anche titolari dell’assegno continuativo della rendita INAIL: per infortuni verificatisi fino al 31 dicembre 2006 e malattie professionali denunciate fino a tale data, con grado d’inabilità permanente non inferiore al 65%. Inoltre le malattie denunciate dal 1° gennaio 2007, con grado di menomazione non inferiore al 48% sono soggette alla medesima prestazione INAIL. Le misure spettanti sono: 50% al coniuge fino a morte o nuovo matrimonio; 20% a ciascun figlio fino al 18° anno di età o fino al 26° se studenti; 40% per ciascun figlio orfano di entrambi i genitori; 50% per ogni figlio inabile. Gli importi dal 1° luglio sono indicati in tabella.

L’assegno di assistenza personale integra una rendita già percepita dall’Inail e spetta in caso d’invalidità che richieda un’assistenza personale continuativa a causa di una particolare condizioni patologica (è una specie di indennità di accompagnamento tanto che, se già si percepisce questa prestazione, non si ha diritto all’assegno). L’importo, dal 1° luglio, sale da 585,51 a 632,94 euro.