Ogni lavoratore che termina la sua attività lavorativa presso un datore di lavoro poiché è stato licenziato oppure perché è riuscito ad accedere alla pensione, ha diritto anche al trattamento di fine rapporto, il cosiddetto TFR. Vediamo insieme come funziona e di cosa si tratta.

Rivalutazione TFR: che cos’è

Il trattamento di fine rapporto è anche considerato un’indennità di anzianità vale a dire un premio che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al dipendente qualora quest’ultimo termini il proprio rapporto di lavoro con l’azienda.



Il cosiddetto TFR è soggetto a una rivalutazione mensile, vale a dire quanto il dipendente riesce ad accantonare del proprio stipendio mensile per costituire Il fondo TFR. Si tratta di un fondo che ha una natura retributiva differita e previdenziale, poiché si tratta di un contributo utile a sostenere il lavoratore nel caso in cui perde il lavoro e debba aspettare di trovare un nuovo impiego lavorativo. La rivalutazione TFR è prevista dalla legge e viene applicata mediante un coefficiente mensile di rivalutazione.



Rivalutazione TFR: come funziona e quando viene rivalutato

Questo coefficiente mensile funziona un po’ come il coefficiente perequativo con cui vengono rivalutate le pensioni e gli stipendi della pubblica amministrazione. Si tratta quindi di un coefficiente che si basa sull’incremento dell’inflazione.

Il tasso di rivalutazione annuale del TFR viene calcolato prendendo il 75% della variazione dell’indice Istat FOI, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente. Il risultato verrà poi sommato ad un tasso fisso stabilito per legge nella misura dell’1,5%, che costituisce la misura annuale con cui si deve rapportare il numero dei mesi trascorsi dall’inizio dell’anno, per cui la rivalutazione viene calcolata sempre sul fondo TFR accantonato fino all’anno precedente.



La rivalutazione del TFR è comunque soggetta a una tassazione che comporta, dal 2001, un’aliquota fissa dell’11%, che è stata poi innalzata al 17%, per tutte le rivalutazioni dei trattamenti dei correnti dal primo gennaio 2015.

L’erogazione anticipata del TFR può partire dopo otto anni di lavoro continuativo presso lo stesso datore di lavoro e la percentuale massima anticipabile una sola volta è pari al 70% del montante accumulato.

L’anticipo può essere richiesto in casi particolari della vita del lavoratore, come ad esempio:

  • l’acquisto di una nuova casa,
  • la necessità di affrontare spese sanitarie extra
  • oppure per sostenere altre spese durante il congedo parentale
  • o per la formazione del lavoratore.