Dopo la rottamazione ter arriva anche la rottamazione quater voluta dal governo per recuperare i crediti fiscali degli italiani, ma chi può davvero accedervi? Chi può richiedere affettivamente la rottamazione delle cartelle esattoriali? L’Agenzia delle Entrate ha fornito una risposta alla richiesta di un contribuente ed ha chiarito tutti gli aspetti di quella che, in epoca di crisi, è a tutti gli effetti un’agevolazione.



Rottamazione quater: quali debiti possono rientrare

La rottamazione quater consente di evitare di pagare le sanzioni, l’aggio e gli interessi di mora. Il meccanismo voluto dal governo per sanare i debiti dei contribuenti col fisco, entra in azione come sostituzione per riassorbire le precedenti rottamazioni, per questo potranno anzitutto accedere tutti coloro che:



  • non sono riusciti a far rientrare alcune cartelle esattoriali nelle precedenti rottamazioni: in questo caso possono rientrare tutte le precedenti cartelle esattoriali che risultano essere decadute per mancato pagamento;
  • coloro che per un oggettivo impedimento non sono riusciti a pagare le cartelle esattoriali che erano state precedentemente assorbite dalle rottamazioni degli anni precedenti;
  • le cartelle esattoriali che non sono state pagate o accettate per un malfunzionamento dei servizi telematici.

La funzione della rottamazione quater è appunto quella di cercare di recuperare dei crediti dello Stato verso i debitori, anche non integralmente e con piani di rientro convenienti.



Con la pace fiscale è possibile richiedere le seguenti somme:

  • imposte come l’IVA, l’Ires e l’Irpef;
  • i tributi locali, come l’IMU, la TARI o la vecchia TARSU;
  • sanzioni per violazioni del codice della strada e il bollo auto.

Rottamazione quater: quali debiti non possono rientrare?

Naturalmente esistono anche dei debiti che, per loro natura, sono espressamente non ammessi all’interno della rottamazione quater e che, in relazione ai requisiti elencati sopra la normativa vigente classifica in:

  • i carichi che derivano direttamente da delle pronunce di condanna della Corte dei Conti;
  • le sanzioni pecuniarie e multe che derivano da provvedimento o sentenze penali di condanna;
  • le eventuali sanzioni diverse da quelle che spettano per le violazioni tributarie;
  • le sanzioni per obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali;
  • i dazi doganali e IVA all’importazione;
  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.