Ruby Ter: assolti Berlusconi ed Apicella

Si è concluso il processo nominato Ruby Ter, atto ad indagare sulle “cene eleganti” organizzate da Silvio Berlusconi ad Arcore. Secondo la sentenza emessa dai giudici della seconda sezione penale di Roma, tra Apicella e Berlusconi non vi fu alcun rapporto corruttivo in merito alle testimonianze rese dal cantante nell’ambito dei processi Ruby 1 e Ruby 2.



I giudici che si sono espressi sul caso Ruby Ter, ritengono che tra Berlusconi e Apicella ci fosse, sì, un rapporto caratterizzato da favoritismi, anche e soprattutto economici, ma non vi sarebbero prove per definire che vi fosse un accordo di tipo corruttivo. “La valutazione delle risultanze dibattimentali non ha consentito di affermare”, si legge nella sentenza su Ruby Ter, citato da Adnkronos, “oltre ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità degli imputati, dal momento che le pur copiose acquisizioni documentali e le prove orali assunte sul punto non hanno offerto alcuna prova diretta dell’ipotizzato accordo corruttivo“. I bonifici elargiti da Berlusconi ad Apicella, oggetto dell’indagine che ha dato il via al terzo processo sulle cene eleganti di Arcore, sarebbero da intendere nell’ambito dell’amicizia di lunga data intercorsa tra i due.



Ruby Ter: i bonifici di Berlusconi ad Apicella

Nella sentenza su Ruby Ter, su cui si sono espressi i giudici di Roma, vengono anche descritti i movimenti di denaro tra Berlusconi e Apicella, sempre a favore di quest’ultimo. “Risultano documentalmente provati diversi bonifici in favore di Apicella“, si legge nella sentenza, “nell’arco temporale 2002/2011 provenienti dal conto corrente intestato a Berlusconi per un totale versato di oltre 290.000 euro”.

Oltre a questi, si legge ancora nella sentenza del processo Ruby Ter, vi sarebbero anche altri 96.600 “nel periodo 2005/2008. Infine, dall’estratto del conto corrente di Berlusconi emerge un bonifico di centomila euro in favore di Apicella effettuato nel 18 giugno 2008”. “Tali dati documentano dunque la periodicità mensile delle corresponsioni in epoca antecedente a quella indicata nell’imputazione, l’assoluta tracciabilità dello strumento adottato costituito dall’uso di bonifici bancari, e la sostanziale equipollenza delle elargizioni”, conclude la sentenza Ruby Ter, “legittimando ad inferire, contrariamente ed alternativamente all’assunto accusatorio, l’esistenza, tra gli imputati, di uno stabile e risalente rapporto personale di natura professionale se non anche amicale“.