Com’è noto, nel nostro Paese (ma non solo) c’è un acceso dibattito sul salario minimo. Mentre parlamentari, aziende e sindacati si confrontano, i magistrati hanno cominciato ad affrontare la questione in concreto. Al riguardo, è senz’altro da segnalare l’autorevole intervento della Corte di Cassazione. Con la sentenza n. 27711 del 2 ottobre 2023, la nostra Corte Suprema ha affermato che quando il salario minimo (ancorché stabilito da un Ccnl “leader” di categoria) risulti comunque insufficiente rispetto ai parametri stabiliti dall’art. 36 della Costituzione (la retribuzione deve assicurare al lavoratore e alla sua famiglia “una esistenza libera e dignitosa“), il giudice può applicare il diverso e maggiore trattamento retributivo previsto da altri contratti collettivi di settori affini per mansioni analoghe, riconoscendo così al lavoratore le differenze retributive del caso.
Nel frattempo, i giudici dei Tribunali territoriali sono stati chiamati ad affrontare ulteriori declinazioni della problematica connessa al salario minimo. In particolare, con una sentenza del 14 dicembre scorso il Tribunale di Lodi ha valutato la congruità del trattamento retributivo dei soci lavoratori che svolgono la loro attività alle dipendenze di una società cooperativa. Nel caso analizzato dal Tribunale, i soci lavoratori lamentavano l’errata applicazione da parte della loro cooperativa del Ccnl Multiservizi, in luogo del più “affine” Ccnl Logistica e rivendicavano il loro conseguente diritto al riconoscimento di un trattamento economico retributivo maggiore, corrispondente alle categorie di inquadramento proprie del differente contratto collettivo invocato.
In proposito, va segnalata l’esistenza di una specifica norma dettata per le cooperative che impone loro di corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine (cfr. art. 3, Legge n. 142/2001). Ebbene, il Tribunale ha anzitutto osservato che questa disposizione normativa non impone l’obbligo di applicare un preciso Ccnl, ma intende garantire che al socio lavoratore venga comunque corrisposto un trattamento economico non inferiore a quello proprio del settore merceologico di riferimento, ossia quello in cui generalmente opera la cooperativa.
Sulla base della legislazione in materia cooperativistica e dei principi di diritto sopra richiamati, il Tribunale di Lodi ha quindi verificato se il Ccnl Multiservizi applicato dalla cooperativa fosse “affine” al settore in cui quest’ultima operava, nonché quali fossero, nel concreto, le mansioni svolte dai ricorrenti.
Al termine della sua istruttoria, il Giudice di merito ha rilevato che nell’oggetto sociale della cooperativa non rientravano attività inerenti al trasporto e alla distribuzione di merci e che le mansioni svolte dai ricorrenti consistevano proprio nel trasporto, nella consegna della merce e nel montaggio di mobili: tutte attività che non potevano essere ricondotte nell’ambito applicativo del Ccnl Multiservizi.
Per tali ragioni il Tribunale di Lodi ha ritenuto che il Ccnl da applicare non fosse quello Multiservizi ma quello della Logistica, giudicato congruente rispetto alle mansioni concretamente svolte dai lavoratori (trasporto e della consegna merci), e che conseguentemente spettava ai ricorrenti un trattamento economico complessivo non inferiore a quello del Ccnl Logistica (in relazione ai rispettivi livelli di inquadramento). Di qui la condanna al pagamento a favore dei lavoratori delle (cospicue) differenze retributive maturate.
Se a ciò si aggiunge che il soggetto condannato al pagamento non è stato la cooperativa (nel frattempo fallita), ma la società committente di quest’ultima (ai sensi della solidarietà prevista dall’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 in caso di appalto), le conseguenze economiche della sentenza s’appalesano particolarmente gravose.
In attesa di provvedimenti legislativi in materia (che non è detto che intervengano), occorre tenere senz’altro a mente i principi stabiliti dalla giurisprudenza, anche in considerazione del loro impatto.
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