Sono iniziati gli incontri tra il governo e le organizzazioni sindacali sull’introduzione di un salario minimo orario disposto per legge, una sorta di Smic all’italiana. Se ne sta occupando da settimane la commissione Lavoro del Senato sulla base di diverse proposte presentate dalle forze politiche più importanti sia di maggioranza che di minoranza. Senza far torto a nessun gruppo, i due disegni di legge più importanti sono quello della presidente Nunzia Catalfo (M5S) e del sen. Tommaso Nannicini (Pd), che ha preso il posto e incorporato il ddl a prima firma Laus presentato in precedenza da un gruppo eterogeneo di senatori di sinistra. Un testo dovrebbe arrivare in Aula in un breve arco di tempo, anche perché sulla materia non vi sono contrasti particolari. Pur tuttavia, bisognerà attendere l’evoluzione (o l’involuzione) del quadro politico determinata dalle elezioni del Parlamento europeo tra poche settimane, sempreché non succeda qualche cosa prima.



Il ddl Catalfo collega il salario minimo direttamente all’articolo 36 della Costituzione, dribblando il convitato di pietra dell’articolo 39. Recita infatti l’art. 2: “Si considera retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente ai sensi dell’articolo 1 (che fa riferimento all’articolo 36 Cost., ndr) il trattamento economico complessivo, proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato, non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale (omissis), il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo, anche considerato nel suo complesso, all’attività svolta dai lavoratori anche in maniera prevalente e comunque non inferiore a 9 euro all’ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali”.



In sostanza, con un volo pindarico sul piano giuridico, il ddl pentastellato – prescindendo dall’articolo 39 Cost. – vuole attribuire efficacia erga omnes ai minimi stabiliti nei contratti collettivi, attraverso l’applicazione dell’articolo 36. In più, stabilisce che il salario orario legale (quindi anche quello contrattuale) non possa essere inferiore a 9 euro lordi. Inoltre, si propone di risolvere anche il problema della rappresentanza e della rappresentatività in modo apodittico, sia pure con la buona intenzione di tagliare le unghie ai cosidetti contratti-pirata. L’articolo 3 dispone, infatti, che “in presenza di una pluralità di contratti collettivi applicabili ai sensi dell’articolo 2, il trattamento economico complessivo che costituisce retribuzione proporzionata e sufficiente non può essere inferiore a quello previsto per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria stessa, e in ogni caso non inferiore all’importo previsto al comma 1 dell’articolo 2 (i 9 euro, ndr)”.



Riassumendo, il ddl Catalfo rimette ope legis i sindacati al centro del sistema, concede la copertura della legge ai contratti da loro sottoscritti insieme ai datori di lavoro e fornisce loro una base di 9 euro all’ora. Il ddl a prima firma Nannicini fissa come norma primaria il principio secondo cui la giusta retribuzione è rinveni­bile nella disciplina dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associa­zioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in relazione al settore di appartenenza. Il trattamento minimo tabellare stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle associazioni di rappresentanza si applica a tutti i lavoratori del settore, ovunque impiegati nel territorio nazionale.

Dove fa capolino il salario minimo? Negli ambiti di attività non coperti dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni di rappresentanza, è istituito il salario minimo di garanzia quale trattamento economico minimo che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore a cui si applica la disciplina del lavoro subordinato, secondo gli importi stabiliti.

La differenza tra i due progetti è sottile ma percepibile. Ambedue i ddl estendono erga omnes l’efficacia dei contratti stipulati dalle parti comparativamente più rappresentative (un’operazione che avviene dribblando l’articolo 39 Cost. e perciò a rischio di sanzione di legittimità). Il ddl del M5S assume il salario minimo come riferimento generale anche per la contrattazione collettiva, mente il ddl Pd attribuisce al salario minimo un ruolo di garanzia per quei settori privi di copertura contrattuale.

Le organizzazioni sindacali hanno sempre nutrito forti riserve nei confronti dell’istituzione di un salario minimo legale che, a loro avviso, potrebbe mettere in discussione una giurisprudenza consolidata secondo la quale la retribuzione equa e proporzionata, prevista dall’articolo 36 Cost., è corrispondente a quella stabilita dalla contrattazione collettiva. Il fatto è che, nel giro di qualche anno, il numero dei contratti (in regime di diritto comune) è esploso con decine di contratti pirata stipulati da organizzazioni sindacali “figlie di un dio minore” che prosperano sul dumping. Non è facile uscire da una situazione siffatta, perché vi è il solo e inapplicato articolo 39 a stabilire i criteri di rappresentatività che consentono alle organizzazioni di stipulare unitariamente contratti di valenza generale.

Finora la giurisprudenza costituzionale non ha mai consentito l’adozione di scorciatoie come, in fondo, sono anche quelle che vengono discusse in commissione Lavoro del Senato. Varrebbe la pena di sperimentare la via del Codice unico della contrattazione secondo una proposta di legge presentata dal Cnel. Si tratta di un solo articolo composto da tre commi che riportiamo di seguito:

1) Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel), in cooperazione con l’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), definisce il codice unico di identificazione dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro nazionali depositati e archiviati, attribuendo una sequenza alfanumerica a ciascun contratto o accordo collettivo.

2) A far data dall’entrata in vigore della presente legge, il codice alfanumerico di cui al comma 1 è denominato “codice Ccnl”, anche ai fini di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

3) Il codice Ccnl è altresì inserito dall’Inps nella disciplina relativa alla compilazione digitale dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili, con relativo obbligo del datore di lavoro di indicare per ciascuna posizione professionale il codice Ccnl riferibile al contratto o accordo collettivo applicato.

In sostanza, i datori di lavoro sarebbero tenuti a venire allo scoperto inserendo nelle denunce all’Inps il codice alfanumerico del contratto applicato. Poiché le leggi in materia di lavoro fanno sempre riferimento alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, anche in materia di adempimenti, incentivi o quant’altro, con il sistema proposto dal Cnel si potrebbero individuare le imprese che applicano i contratti pirata. Una scelta che non è di per sé illegittima, ma che porrebbe l’azienda al di fuori delle regole di cui è normalmente richiesta l’applicazione per operare sul mercato.

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