Il DL Aiuti Bis ha cancellato la limitazione ai ricorsi pendenti al 15 luglio previsto dalla norma originaria, in merito alla definizione delle controversie pendenti in Cassazione. Come si legge su fiscoetasse.com, secondo l’ultima novità, per poter accedere alla sanatoria bisognerà notificare i ricorsi entro e non oltre la data di oggi, 16 settembre 2022. Attraverso un emendamento inserito nel decreto di cui sopra, è stata abrogata la previsione contenuta nel comma 1 dell’art 5 della Legge n. 130 del 31 agosto 2022 (in G.U. n. 204 dell’01 settembre 2022) secondo la quale costituivano procedimenti suscettibili di definizione quelli pendenti al 15 luglio 2022.
Per pendenti si intendono quei ricorsi che, alla data odierna, non sia intervenuta una sentenza definitiva. Obiettivo del governo, anche attraverso l’emendamento qui spiegato, cercare di ridurre l’elevato numero di ricorsi pendenti davanti alla Corte di Cassazione, con la conseguenza di diminuire i tempi della giustizia che, come ben si sa, in Italia sono spesso e volentieri biblici. Un impegno che il governo si è assunto con il PNRR, il piano nazionale di resilienza, e che dovrà essere portato a termine entro il quarto trimestre di quest’anno, quindi, la fine del 2022.
SANATORIA GIUDIZI PENDENTI CASSAZIONE: ECCO COME VIENE MODIFICATA LA NORMA
Fra gli interventi per raggiungere lo scopo, ricorda fiscoetasse.com: “la previsione della definizione agevolata del contenzioso tributario pendente, l’istituzione presso la Corte di cassazione di una sezione civile incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia tributaria”.
Italiaoggi.it aggiunge sul tema che grazie a questa nuova norma si amplia il perimetro dei ricorsi che potranno sfruttare appunto la sanatoria, e la modifica è stata resa necessaria visto che la precedente data, il 15 luglio, aveva creato una discrasia con l’entrata in vigore delle legge prevista appunto oggi, venerdì 16 settembre 2022. “L’emendamento – conclude il portale – corregge anche un aspetto legato al transito dei magistrati provenienti da altre magistrature in quella tributaria, il ritorno nella magistratura di provenienza avviene nella stessa posizione che ricoprivano al momento del transito”.