Chi non ricorda la famosa trasmissione televisiva Indietro tutta della rinomata coppia Arbore-Frassica, con le sue gag, i personaggi surreali, le ragazze coccodè, il cacao meravigliao e tutto quel coacervo di assurdità che proponeva la trasmissione in seconda serata Rai? Oppure come non pensare a quell’imperativo “contrordine compagni” che è stato il titolo di una serie di vignette di quel grande e spiritoso autore della saga di Don Camillo e Peppone che risponde al nome di Giovanni Guareschi? O ancora, chissà quante altre amenità saranno venute in mente a chi, come me, ha seguito in questi giorni la vicenda dei nuovi LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) e delle relative tariffe: ma perché? cosa è successo?
Con il decreto del 2017 che ha aggiornato i LEA (Dpcm 12.01.2017: “Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) di cui all’Articolo 1, Comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”) ed il successivo decreto del 2024 che ne ha definito le tariffe nazionali (decreto 25 novembre 2024 del Ministero della Salute, di concerto con il Mef, che modifica il DM 23 giugno 2023 “Decreto Tariffe”), al 30 dicembre 2024 sarebbe dovuto entrare in vigore il nuovo nomenclatore tariffario sia delle prestazioni ambulatoriali che delle protesi, aggiornando dopo 28 anni il nomenclatore delle prestazioni di specialistica ambulatoriale (era fermo al 1996) e dopo 25 anni quello dell’assistenza protesica (che era fermo al 1999). Si veda, in proposito, quanto già scritto su queste colonne.
Contro questo decreto, per la sola parte relativa alle prestazioni ambulatoriali e non per la protesica, hanno fatto ricorso al TAR del Lazio numerosissime strutture erogatrici di tali prestazioni chiedendone la sospensione dell’efficacia e con decreto del 30.12.2024 il suddetto TAR, con la motivazione “che il nuovo Decreto tariffe è stato adottato dopo oltre 20 anni dai precedenti nomenclatori, delineando così l’insussistenza dell’urgenza” ha disposto “la richiesta misura cautelare” ed ha fissato “per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 28 gennaio 2025“. Il Giudice ha ritenuto, quindi, che la effettiva applicazione del decreto non fosse urgente e che pertanto andavano apprezzate le esigenze cautelari richieste dai ricorrenti.
Al di là delle ragioni esposte dai ricorrenti e delle motivazioni con le quali il TAR del Lazio ha deciso la sospensiva rimandando il tutto alla camera di consiglio del 28 gennaio, argomenti sui quali chi scrive non ha titolo per intervenire, si possono facilmente immaginare l’agitazione ed il caos, per diversi motivi che si cercherà di indicare, che la decisione del Tribunale ha suscitato tra le strutture e gli operatori del servizio sanitario, tra i fornitori di servizi di supporto alla sanità (servizi informatici soprattutto, ma non solo), ed ovviamente tra i cittadini che avrebbero avuto bisogno di prenotare o di eseguire prestazioni ambulatoriali. E tutto questo almeno per la durata di un mese (gennaio 2025) visto che la decisione di merito veniva rimandata alla camera di consiglio del 28 gennaio 2025.
Perché ho parlato di agitazione e di caos? Alla luce dei decreti approvati, le Regioni (e di conseguenza tutte le strutture di erogazione pubbliche e private accreditate) avevano provveduto ad adeguare i propri nomenclatori con i nuovi codici delle prestazioni, aggiornando opportunamente tutti i sistemi informativi interessati dalle conseguenze dei decreti approvati. A seguito della disposizione del Tar, il ministero avrebbe dovuto dare attuazione alla sospensiva e quindi dare disposizioni per definire il ritorno ai vecchi tariffari (in attesa della nuova pronuncia). Si può facilmente immaginare il panico che si sarebbe creato: in pochissimo tempo (giorni) tutte le Regioni avrebbero dovuto ripristinare i sistemi con i vecchi nomenclatori e le vecchie tariffe, e senza tenere conto delle nuove prestazioni che i decreti avevano introdotto. Per immaginare la dimensione del problema è sufficiente osservare che secondo i dati del ministero in un solo giorno vengono fatte in tutto il Paese qualcosa come circa 200mila prenotazioni per visite ed esami.
Nella stessa giornata del decreto del TAR (30.12.2024) l’Avvocatura dello Stato ha presentato istanza per la revoca di detto decreto per una serie di motivazioni tecniche riconducibili a tutte le attività che gli Enti (centrali e periferici) hanno dovuto mettere in atto per essere operativi al 30 novembre, rendendo così molto complicato ed oneroso il ripristino tecnico conseguente alla sospensiva contenuta nel decreto del TAR Lazio, e che si possono riassumere nella seguente espressione: “il differimento della sua effettiva applicazione è … gravemente pregiudizievole per l’interesse degli utenti del SSN e, quindi, per la salute pubblica, sicché – nella ponderazione degli interessi in gioco – è a quest’ultima che va data prevalenza, rispetto all’interesse individuale dei ricorrenti”. In sostanza, non si sarebbe trattato di spegnere un interruttore e di accenderne un altro, ma si sarebbero dovute attivare un complesso insieme di attività tecniche lunghe ed onerose, con le negative conseguenze tradotte nella frase appena citata.
In data 31 dicembre 2024 il TAR Lazio, “preso atto della dichiarata gravità delle conseguenze della sospensione del decreto in esame che determinerebbero il blocco del sistema di prescrizione, prenotazione ed erogazione, con conseguente disservizio all’utenza e ritardi nell’erogazione delle prestazioni e, in ultima analisi, con un impatto sulla salute dei pazienti”, ha deciso di accogliere l’istanza di revoca (confermando comunque la fissazione della camera di consiglio al 28 gennaio 2025 per la decisione di merito).
Che dire di tutto questo “cinema”? Lasciamo a chi di dovere la competenza di decidere nel merito dei ricorsi presentati, ma certamente la confusione ed il panico seguiti alla sospensiva del TAR, facilmente prevedibili visto che sono bastate poche righe dell’Avvocatura dello Stato per convincere il TAR a recedere dalla propria iniziale decisione, ci potevano essere evitati. Con la revoca della sospensiva da parte del TAR non è però risolto il merito dei ricorsi proposti al TAR del Lazio dalle strutture ricorrenti, ed il problema si potrebbe riproporre dopo il 28 gennaio 2025 a seconda della decisione che il TAR prenderà e dei successivi sviluppi. Staremo a vedere.
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