Cambiano le sanzioni previste per i bonus edilizi: a partire dal 1 settembre 2024 – per causa del decreto sanzioni – sono previste delle riduzioni andando a stabilire le definizioni di credito inesistente e spettante.

A mettere in conto questo abbassamento è il decreto legislativo numero 87 del 2024, i quali stabilisce che la misura per la compensazione di tutti i crediti d’imposta inesistenti passerà dal 200 al 140 % dell’importo totale del credito inesistente.



Sanzioni bonus edilizi: novità del decreto

Il decreto sanzioni entrato in Gazzetta Ufficiale il 28 giugno 2024, stabilisce che tutte le truffe relative ai bonus edilizi ( a partire dal 1 settembre 2024) subiranno un abbassamento delle sanzioni passando – come già accennato – dal 200 al 140 per cento sul totale del credito compensato in modo illegittimo.



Secondo quanto previsto dall’articolo 5 – bis, tale riduzione sarà attuata nel caso di azioni fraudolente: in questo caso la sanzione che è pari al 70% potrà essere raddoppiata e arrivare al 1405%.

In tutti i casi di gravità minore, la sanzione applicata sarà di 250 euro e sarà collegata a tutti gli utilizzi di compensazione in difetto nel caso in cui:

  • La violazione viene rimossa entro il termine previsto per la presentazione annua ai fine delle imposte sui redditi in relazione all’anno in cui la violazione è stata commessa, ovvero, in tutti i casi in cui ci fosse un’assenza di dichiarazione;
  • Nel caso in cui tutti gli adempimenti non siano previsti dalla legge.

Crediti non spettanti e inesistenti: definizioni

Il decreto sanzioni bonus edilizi introduce anche le definizioni di crediti inesistenti e crediti non spettanti:



  • I crediti non spettanti sono tutti quelli per la quale gli adempimenti amministrativi hanno subito una violazione di carattere strumentale. In questo caso la persona che commette la violazione perde ogni possibilità di far valere un diritto esercitato entro il termine previsto dalla Legge.
  • I crediti inesistenti sono tutti quelli per la quale mancano in maniera totale – o parziale – i requisiti sia soggettivi che oggettivi chiaramente specificati nella normativa di riferimento: tutti i requisiti (sia oggetti che soggettivi) rappresentano della azioni fraudolente messe in campo con l’ausilio di documentazione falsa.