Le sanzioni amministrative tributarie devono essere proporzionate. Lo afferma la Corte costituzionale con la sentenza numero 46 depositata oggi, in cui si stabilisce appunto che deve valere il principio di proporzionalità. Con questa decisione della Consulta viene tirato in ballo l’articolo 7 del d.lgs. n. 472 del 1997, che prevede la possibilità di ridurre le sanzioni fino a dimezzarle. Si tratta quindi di una «una opportuna valvola di decompressione che è atta a mitigare l’applicazione di sanzioni» che sono «strutturate per garantire un forte effetto deterrente al fine di evitare evasioni anche totali delle imposte, tendono a divenire draconiane quando colpiscono contribuenti che invece tale intento chiaramente non rivelano».
Le motivazioni della sentenza della Consulta, il cui redattore è Luca Antonini, riguardano la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Bari sull’articolo 1, comma 1, primo periodo, del d.lgs. sopracitato che prevede come nei casi di omessa presentazione della dichiarazione, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, si applica la sanzione amministrativa da 120 a 240% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 250 euro.
SENTENZA CONSULTA SU SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE
Nella fattispecie, il contribuente aveva omesso di presentare la dichiarazione dei redditi relativa al regime fiscale del consolidato, ma da un lato aveva tempestivamente presentato la sua dichiarazione, esponendosi inequivocabilmente ai controlli dell’Agenzia delle Entrate, dall’altro aveva comunque versato interamente le imposte dovute, seppur in ritardo, ma prima di aver ricevuto qualsivoglia avviso di accertamento. La sentenza della Corte costituzionale dichiara non fondata la questione alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata del richiamato articolo 7, in cui il comma 4 non viene letto atomisticamente, ma in rapporto al comma 1 del medesimo art. 7 del d.lgs. n. 472 del 1997. Il perimetro di applicazione del comma 4 viene dilatato, tenendo conto tra le «circostanze» che possono comportare la riduzione fino al dimezzamento della sanzione, quanto indicato nel comma 1 di tale articolo, e in particolare la condotta dell’agente e l’opera da lui svolta per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze. La sentenza della Consulta precisa anche che questa interpretazione «fornisce maggiore chiarezza ai criteri di determinazione delle sanzioni in esso stabiliti», e va «applicata al sistema delle sanzioni tributarie» dall’Agenzia delle Entrate o in sede contenziosa, anche a prescindere da una formale istanza di parte.