Come ha precisato l’Agenzia delle Entrate è consentito lo sconto in fattura su tutto l’importo dell’intervento anche se manca la sua indicazione nella fattura di acconto. L’unico requisito necessario è l’indicazione nella fattura di saldo dello sconto complessivo e che il committente non abbia detratto il pagamento effettuato nella fattura di acconto. Con questa soluzione si mette fine ad uno degli errori più tipici contenuti negli sconti in fattura e che l’Agenzia delle Entrate ha chiarito con l’interpello numero 238/2023.



Sconto in fattura: vale l’indicazione nella fattura di saldo

Il caso riguardava un fornitore di un sistema di climatizzazione di impianti fotovoltaici il cui corrispettivo era agevolato col bonus casa del 50% per i quali è stata emessa sia una fattura in acconto, pagata dal committente e una fattura di caldo con applicazione dello sconto in fattura del 50% relativo al bonus casa. Il cliente ha inviato la comunicazione dell’operazione per lo sconto in fattura del 50% del valore dell’intervento complessivo.



l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che il corrispettivo dell’intervento è pari alla somma delle due fatture nette e che queste richiamano il progetto e i dati dell’immobile. Inoltre lo sconto in fattura praticato corrisponde alla detrazione ammessa e nella fattura di saldo è stato indicato l’ammontare complessivo del corrispettivo dovuto su cui calcolare lo sconto spettante, non che l’importo già corrisposto a pagamento della fattura di acconto.

Sconto in fattura: solo se non è stato fruita la detrazione e non c’è stata cessione a terzi

Quindi sembrano comunque ricorrere tutti gli altri presupposti per lo sconto in fattura poiché è possibile dimostrare che lo sconto è stato concordato contrattualmente e il contratto disciplina le modalità di fatturazione delle somme corrisposte. Inoltre “gli importi corrisposti sono tra loro riconciliabili, attraverso l’esame congiunto dell’accordo, delle fatture dei bonifici parlanti“.



L’Agenzia ha dato parere favorevole allo sconto in fattura che riguarda tutta la spesa sostenuta, poiché il committente non ha fruito della detrazione del bonus casa del 50% all’interno del modello 730 e non l’ha ceduto a terzi.

I contribuenti che sono in grado di provare ciò, potrebbero integrare con documenti extracontabili relativi alla fattura emessa a titolo di acconto, con richiamo allo sconto concesso rispetto al complesso dei lavori realizzati.

Tuttavia l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che anche se il parere è favorevole, la presenza di questi errori determina “un indicatore di possibile anomalie di analisi del rischio”.