Le legge 32/2022 “Delega al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia”, nota come Family Act, è entrata in vigore il 12 maggio. La nuova norma punta ad una riforma organica che prevede un potenziamento del sistema del welfare da tempo atteso dalle famiglie italiane.
I temi toccati sono tanti, come cita il comunicato stampa del Dipartimento per le politiche della famiglia: istituire un assegno universale mensile per ogni figlio a carico fino all’età adulta, senza limiti di età per i figli con disabilità; rafforzare le politiche di sostegno alle famiglie per le spese educative e scolastiche, e per le attività sportive e culturali; riformare i congedi parentali, con l’estensione a tutte le categorie professionali e congedi di paternità obbligatori e strutturali; introdurre incentivi al lavoro femminile, dalle detrazioni per i servizi di cura alla promozione del lavoro flessibile; assicurare il protagonismo dei giovani under 35, promuovendo la loro autonomia finanziaria con un sostegno per le spese universitarie e per l’affitto della prima casa.
La preoccupazione deriva dal fatto che per avere tangibili effetti si dovrà attendere la stesura e l’approvazione dei decreti delega stabiliti dalla legge, preoccupazione che ha portato lo stesso presidente Mattarella a sottolineare, in un recente messaggio inviato in occasione degli Stati generali della natalità, che “le azioni previste nell’ambito della legge delega 32/2022, recentemente approvata dal Parlamento, meritano di essere rapidamente rese esecutive, per contribuire alla ripartenza del Paese”.
Una disposizione importante riguarda quanto previsto dall’art. 2, poiché è un’evidente prosecuzione dell’impostazione di libera scelta educativa avviata dal decreto legislativo 65/2017 (Sistema integrato istruzione bimbi 0-6 anni), nel quale si prevede assoluta parità tra tutti coloro che offrono il servizio statale e paritario, dando piena e pari dignità a tutte le scuole del Sistema nazionale secondo quanto previsto dalla legge 62/2000, indicata in premessa dello stesso decreto, anche nella distribuzione delle risorse non facendo alcuna distinzione sulla natura giuridica dell’ente che gestisce le scuole.
Il Family Act prosegue e completa questo percorso, poiché riconosce alle famiglie, già coinvolte nel sistema integrato dal decreto 65, il diritto al contributo economico che permetta loro la gratuità del servizio.
L’art. 2 della legge (Delega al Governo per il riordino e il rafforzamento delle misure di sostegno all’educazione dei figli) al comma b) stabilisce di “prevedere misure di sostegno alle famiglie mediante contributi destinati a coprire, anche per l’intero ammontare, il costo delle rette relative alla frequenza dei servizi educativi per l’infanzia, secondo i requisiti di accreditamento previsti dalla normativa vigente, e delle scuole dell’infanzia, nonché mediante l’introduzione di servizi di supporto, anche individuale, presso le rispettive abitazioni per le famiglie con figli di età inferiore a sei anni”: un grandissimo passo avanti verso il pieno riconoscimento del diritto dei genitori alla libertà di scelta educativa e verso la piena libertà.
Anche se la disposizione limita l’intervento al Sistema integrato 0-6, assume grande importanza come linea di indirizzo perché apre una strada che potrà portare ad analoghi interventi finanziari verso gli altri ordini di studi a partire dal settore dell’obbligo scolastico.
Un altro articolo importante per i giovani e la loro formazione è l’art. 5 (Delega al Governo per sostenere la spesa delle famiglie per la formazione dei figli e il conseguimento dell’autonomia finanziaria dei giovani) nel quale oltre ad interventi per agevolare i giovani sul piano dei problemi abitativi fino al compimento dei 35 anni, al comma 2e) sul piano formativo decide di “prevedere agevolazioni fiscali per la frequenza di corsi di formazione per le nuove professioni legate all’innovazione, alla digitalizzazione e all’autoimprenditoria in favore di giovani di età inferiore a diciotto anni alla data di presentazione della domanda”.
Come indicato, ora dovremo curare che i tempi non si allunghino e che le deleghe previste, un anno nel caso dell’art. 2 e due anni nel caso dell’art. 5, siano rispettati e si possa concretamente avviare questa nuova stagione.
Ritengo che le associazioni dovranno presidiare con attenzione questo passaggio affinché da questa nuova modalità di attenzione normativa verso il settore delle scuole paritarie possa finalmente partire il riconoscimento dei diritti, anche economici, dei genitori.
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