Cosa veramente manca dopo 20 anni di applicazione della legge 62/2000 sulla parità scolastica che ha istituito il Servizio nazionale di istruzione formato da scuole statali e scuole paritarie degli enti locali e private?
Si potrebbe tranquillamente rispondere che praticamente nulla è stato fatto riguardo i fondi che possano permettere alle scuole paritarie di gestirsi senza dover chiedere le rette alle famiglie, assicurando così sia l’effettiva libertà di educare da parte di soggetti privati gestori di scuole sia la libertà di scelta educativa delle famiglie.
Nessuno può negare che questo sia l’aspetto più evidente, ma forse occorre andare più a fondo per individuare la radice ultima dalla quale questa mancanza è originata.
Per arrivare a mettere in luce questa radice ultima che ancora oggi blocca ogni possibile sviluppo verso una reale e totale parità (che riguarda tanti aspetti che toccano gestori, docenti, studenti e famiglie) è illuminante tornare all’Assemblea costituente e precisamente al 18 ottobre quando in Prima Sottocommissione inizia la “Discussione sui principi dei rapporti sociali (culturali)”. È in quella occasione che i relatori Marchesi e Moro presentano alla Sottocommissione uno schema di articoli, redatto alla fine del loro lavoro preparatorio, che contiene punti di accordo e di disaccordo. In particolare, e in modo altamente significativo, i due relatori presentano proposte diverse sull’articolo 2.
Quella di Marchesi recita: “La istruzione primaria, media, universitaria tra le precipue funzioni dello Stato (comma 1). Lo Stato detta le norme generali in materia di istruzione e tutta la organizzazione scolastica ed educativa è sotto la sua vigilanza (comma 2)”. Per Moro invece “Lo Stato soddisfa l’interesse allo sviluppo della cultura, sia organizzando le scuole proprie, sia assicurando le condizioni per la libertà ed efficienza delle iniziative di istruzione ed educazione di enti e di singoli. I genitori dell’educando hanno diritto di scelta tra le scuole statali e quelle non statali (comma 1); Lo Stato detta le norme generali in materia di istruzione e vigila sull’andamento degli studi (comma 2); La scuola privata ha pieno diritto alla libertà di insegnamento. È in facoltà dello Stato concedere sussidi alle scuole non statali, che per numero dei frequentanti e per il rendimento didattico accertato negli esami di Stato, siano benemerite dello sviluppo della cultura (comma 3)”.
Il ruolo dello Stato e delle realtà sociali nell’educazione e nella scuola: ecco il punto più profondo di differenza che ha marcato tutto il dibattito della Prima Sottocommissione e dell’Assemblea costituente, fino alla formulazione dell’articolo 33 ed è arrivato ai giorni nostri.
Da quel 18 ottobre seguono quattro sedute (fino al 29 ottobre) di intensissimo, drammatico, profondo dibattito che chiunque oggi implicato nella realtà scolastica ed educativa potrebbe, con grande utilità per sé, leggere e approfondire.
Un serrato dibattito dove subito si chiariscono ancor di più le posizioni divergenti. Così nella seduta del 22 ottobre Marchesi afferma che “non può accettare però l’affermazione in sede costituzionale che lo Stato provveda all’istruzione e all’educazione del popolo attraverso scuole proprie e scuole non proprie. Lo Stato può riconoscere l’utilità della scuola privata, ma non può riconoscerne la necessità, perché ciò facendo verrebbe a riconoscere la propria insufficienza a provvedere ai bisogni dell’educazione nazionale” e che lui e il suo gruppo “sarebbero disposti non solo a riconoscere, ma a sussidiare anche le scuole religiose, quando esse esercitino l’insegnamento in luoghi dove manchino pubblici istituti di istruzione”.
Nella stessa seduta Moro approfondisce la sua posizione chiarendo che “Non ritiene che la scuola privata debba colmare le lacune lasciate aperte dalla scuola di Stato. Lo Stato potrebbe provvedere in modo completo all’organizzazione scolastica; se non lo fa, è per una ragione di libertà degli insegnanti, delle famiglie e dei discenti. Il fatto deve essere inteso nel senso che lo Stato democratico ritiene che le esigenze di libertà vengano soddisfatte lasciando un margine rilevante ai singoli enti in materia di educazione e di istruzione. Non si deve ritenere che la limitazione della scuola di Stato sia dovuta a necessità di fatto o a sfiducia preconcetta delle famiglie; è omaggio reso alla libertà e al senso democratico”.
Nella scuola italiana questo rimane un nodo irrisolto. La legge sulla parità (che l’articolo 33 della Costituzione prevede) ha inciso in modo minimo, rimane una profonda differenza di concezione ed è evidente a chiunque quale posizione abbia con forza determinato, negli anni, la realtà scolastica in Italia.
Il rapporto tra Stato, persona, famiglia, realtà sociali rimane tema peraltro attualissimo e inerente a tanti fondamentali aspetti della vita sociale ed economica del nostro paese. Possiamo sicuramente affermare che troppo poco spazio è stato riconosciuto al contributo che le varie realtà sociali possono offrire alla vita del paese.
Potrebbe essere l’emergenza educativa che viviamo, resa ancora più acuta dagli effetti del dilagare dell’epidemia del coronavirus, occasione da non perdere per rilanciare, anche facilitandone le condizioni, un protagonismo della persona e delle aggregazioni sociali in sintonia con le realtà statali? Unite in un compito che abbraccia il bene comune di tutto il popolo.