L’alternanza scuola lavoro (Asl) riguarda gli istituti del secondo ciclo e si configura come un’integrazione nel curricolo scolastico prevedendo per gli studenti del triennio periodi di apprendimento in contesto lavorativo. Si fonda sull’intreccio tra le scelte educative della scuola, i fabbisogni professionali del territorio e le personali esigenze formative degli studenti, che così possono maturare competenze spendibili nel mercato del lavoro.
È stata introdotta nell’ordinamento scolastico dalla legge 53/03 (riforma Moratti) su base volontaria, venendo poi praticata in molti istituti tecnici e professionali. È diventata obbligatoria dal 2017 per tutti gli istituti con la legge 107/2015 (“Buona scuola”) e per gli studenti costituisce condizione per l’ammissione all’esame di Stato.
Con la legge di bilancio 2019 (riforma Bussetti) l’Asl cambia denominazione in Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (Pcto). Appare evidente il riferimento alle otto competenze trasversali previste dalle Raccomandazione del Consiglio del parlamento europeo del 22 maggio 2018. Anche il numero delle ore obbligatorie viene ridotto da 400 a 210 e 150 rispettivamente per gli istituti professionali e per gli istituti tecnici e da 200 a 90 per il licei.
In Trentino sia la denominazione che il numero delle ore sono restati quelli previsti dalla legge 107, per quanto, ai fini della validità degli esami di Stato del secondo ciclo, i percorsi di Asl corrispondono a quelli che, nell’ordinamento nazionale, sono denominati Pcto.
La legge provinciale 5/2019 ha ulteriormente specificato modi, tempi, condizioni e attività di formazione in materia di tutela della salute e sicurezza per l’inserimento degli studenti nei diversi ambienti operativi e lavorativi. In particolare è prevista per gli studenti un’attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, comunque nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.
Prescindendo da tutte le questioni afferenti la progettazione, la realizzazione, la consistenza e la valutazione dei percorsi di Asl, mi soffermo esclusivamente su alcuni aspetti che a mio avviso meritano attenzione e soprattutto interventi adeguati.
La norma prevede che l’attività in alternanza scuola-lavoro per l’apprendimento in una situazione lavorativa non costituisce rapporto individuale di lavoro. Tuttavia gli studenti durante l’Asl sono equiparati ai lavoratori ai sensi del Dlgs 81/2008 e s.m., e sono titolari della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro prevista sia dalla normativa nazionale che provinciale.
Purtroppo nel 2022 durante il tirocinio aziendale tre studenti tra i 16 e 18 anni sono stati vittima di incidenti mortali. Oltre la tragedia è arrivata anche la beffa da parte dell’Inail che, in applicazione delle norme vigenti, non ha riconosciuto nessun risarcimento. Infatti, i ragazzi e le ragazze che tramite la scuola fanno un’esperienza di lavoro in un’azienda sono considerati ufficialmente solo degli “osservatori” dei processi di lavoro, che devono “orientarsi” per acquisire competenze e diventare “occupabili”. Non sono quindi né stagisti, né lavoratori, né praticanti o apprendisti. Il risarcimento è riconosciuto solo nel caso in cui chi fa Asl è anche “capofamiglia”; il che è semplicemente assurdo e inaccettabile.
Oltre i tre incidenti mortali, dal 2017 ad oggi numerosi sono stati gli infortuni denunciati. Eclatante il dato della Puglia: circa 15mila denunce di infortunio su una platea potenziale di circa 100mila ragazzi in alternanza! Ed inoltre svariate sono state le segnalazioni di casi di alternanza non coerenti che non hanno determinato l’acquisizione di particolari competenze specifiche o professionalizzanti, trattandosi in alcuni casi di sfruttamento lavorativo. Fino ad oggi è mancato un sistema di monitoraggio pubblico: l’Osservatorio nazionale sull’alternanza, istituito nel 2018 per monitorare i dati dei Pcto, è durato cinque mesi e poi è stato abolito dal governo Conte 1. I report del ministero dell’Istruzione sono invece fermi all’anno scolastico 2016/2017.
Ma cosa dicono gli studenti interessati? Un recente sondaggio riporta che almeno il 20% degli studenti che hanno svolto Pcto che prevedevano attività manuali, si è sentito poco sicuro sul luogo di lavoro. Emerge anche una certa diffidenza sulla reale utilità del percorso: solo 1 su 10 promuove le attività svolte a pieni voti. Tuttavia 6 studenti su 10 manterrebbero i Pcto, pur chiedendo una riforma. Soltanto per 2 studenti su 10 vanno bene così come sono.
A fronte di queste criticità l’attuale Governo si è impegnato ad istituire un tavolo tecnico sulla sicurezza sul lavoro e a rivedere in particolare le norme sui risarcimento dell’Inail.
Dopo una fase di ascolto delle istanze delle varie componenti della scuola e di confronto con le rappresentanze sindacali, il 1° maggio 2023 il Consiglio dei ministri ha approvato un pacchetto di interventi che mirano a garantire maggiore sicurezza ed efficacia dei Pcto. È stato presentato un decreto-legge che stabilisce misure per l’inclusione sociale, che entreranno in vigore dall’anno scolastico 2023/2024, ed è previsto un ddl in materia di lavoro che ingloba gli altri interventi per il rilancio dei Pcto.
In estrema sintesi il decreto-legge prevede che le imprese impegnate nei Percorsi dovranno integrare il proprio documento di valutazione dei rischi con una sezione specifica che indicherà le misure di prevenzione e i dispositivi di protezione per gli studenti. L’integrazione al documento dovrà essere fornita alla scuola e allegata alla convenzione stipulata tra l’istituto e l’impresa. È istituito un fondo di 10 milioni di euro per il 2023 e di 2 milioni per il 2024 per l’indennizzo delle famiglie degli studenti vittime di incidenti durante l’attività di Asl/Pcto. Inoltre, è ribadito che i Pcto debbano essere coerenti con il Piano dell’offerta formativa (Pof) delle scuole e con il profilo culturale, educativo e professionale dei singoli indirizzi di studio.
Per assicurare questo scopo, viene anche introdotta la figura del docente coordinatore di progettazione, che sarà individuato dall’istituzione scolastica. Altre misure riguardano il potenziamento del Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro presso le Cciaa, prevedendo l’interazione e lo scambio di informazioni e di dati, con la Piattaforma dell’alternanza scuola-lavoro, istituita presso il ministero dell’Istruzione e del Merito, attivando un sistema di costante monitoraggio della qualità dei Percorsi.
In più, sono stati previsti ulteriori requisiti che devono possedere le aziende ospitanti i Pcto, tra cui le capacità strutturali, tecnologiche e organizzative dell’impresa, l’esperienza maturata nei Percorsi, e il raccordo organizzativo con associazioni di categoria, reti di scuole, enti territoriali già impegnati nei Pcto.
Nel ddl in materia di lavoro è prevista per gli studenti la formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica. Infine, presso il ministero sarà istituito l’Osservatorio nazionale per il sostegno alle attività di monitoraggio e di valutazione dei Percorsi e anche l’Albo delle buone pratiche dei Pcto, che raccoglierà le migliori pratiche delle istituzioni scolastiche al fine di incentivare la diffusione e la condivisione delle esperienze d’eccellenza.
Il ministro Valditara ha dichiarato che “sono misure concrete che mirano a dare maggiore sicurezza ed efficacia ai percorsi di alternanza scuola-lavoro, perché siano percorsi sicuri e di qualità”. Certamente molto rispetto a prima è cambiato, ed è stato quanto mai opportuno andare a rafforzare e modificare alcuni elementi cardine, al fine di valorizzare i Pcto quale modalità formativa, garantendo, al contempo, le tutele e la protezione da tutti i rischi. Tuttavia, nelle more di una lettura più attenta delle misure proposte, a mio avviso sono indispensabili ulteriori disposizioni:
1) Occorre assicurare e certificare che gli studenti seguano i corsi di formazione obbligatori in materia di sicurezza sul lavoro, non solo quelli di formazione generale, ma anche quelli di formazione specifica a carico all’azienda. Quest’ultima dovrà essere concordata con il coinvolgimento del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2) È necessario garantire che anche il tutor interno (lato scuola) ed esterno (lato azienda) siano formati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare il tutor aziendale deve svolgere una funzione di affiancamento e supporto costante agli studenti anche in materia di salute e sicurezza.
3) Deve essere previsto un adeguato fondo per gli istituti scolastici per la formazione dei tutor e per le visite presso le aziende ospitanti. Forme di incentivazione dovranno essere previste anche per le aziende.
4) Il maggiore impegno legato alla formazione su salute e sicurezza dovrà essere parte del programma di studi.
5) Occorre definire gli “standard” minimi obbligatori per le aziende che possono stipulare convenzioni con le scuole per l’attivazione dei Pcto. Tra questi è imprescindibile la garanzia del rispetto dei Ccnl e della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro, dimostrata anche dall’assenza di sanzioni e dalla presenza, obbligatoria, del responsabile dei lavoratori per la sicurezza aziendale o territoriale.
6) Deve essere assicurata e garantita, prima dell’avvio del Pcto, la possibilità per il tutor formativo interno, con la collaborazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell’Istituto scolastico, di effettuare un sopralluogo presso il soggetto ospitante, in particolare nelle aziende a maggiore rischio infortunistico.
7) È necessario introdurre chiari dispositivi che evitino che tali percorsi possano mascherare rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato gratuito, vietando, in primis, l’utilizzo degli studenti in mansioni lavorative in sostituzione di specifiche posizioni professionali all’interno della realtà ospitante, anche ai fini della qualità del percorso intrapreso.
Questi solo alcuni suggerimenti e punti di riflessione. Mi auguro che la Provincia Autonoma di Trento, che ha competenza legislativa concorrente in materia di istruzione, abbia la capacità di implementare la normativa nazionale prevedendo ulteriori strumenti volti a garantire percorsi di Asl realmente sicuri, sia per quando attiene la tutela della salute nei luoghi di lavoro e sia di alta qualità formativa in coerenza con il profilo culturale, educativo e professionale dei singoli indirizzi di studio.
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