Le mascherine FFP2 o FFP3 a scuola saranno fornite gratuitamente a professori e studenti? Questo è l’interrogativo che ha cominciato a circolare vorticosamente nel pomeriggio di oggi, sabato 25 dicembre 2021, giorno di Natale, in seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo decreto festività, in quanto in un primo momento sembrava che tale provvedimento non solo fosse confermato, ma riguardasse indistintamente tutti gli insegnanti, gli alunni e il personale delle scuole di ogni ordine e grado, università comprese.
Poi, con una lettura approfondita del testo del decreto, si è fatta ulteriore chiarezza: la struttura commissariale gestita dal generale Francesco Paolo Figliuolo, impegnato lunedì 27 dicembre in una visita agli hub vaccinali del Cuneese e del Torinese, sarà incaricata di distribuire i dispositivi di protezione al personale delle scuole dell’infanzia e di quegli istituti frequentati da allievi esentati dall’utilizzo delle mascherine, in osservanza della “proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia”.
MASCHERINE FFP2 O FFP3 FORNITE DA FIGLIUOLO A SCUOLA: ECCO CHI NE POTRÀ BENEFICIARE
In riferimento alle mascherine gratuite a scuola (sempre FFP2 o FFP3, beninteso), l’articolo 16 inserito all’interno del decreto festività stabilisce che il commissario provveda alla fornitura dei dispositivi “al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie”.
“Con riferimento al numero 22 di cui all’allegato A – si legge ancora sul testo del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale –, il commissario di cui all’articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, provvede alla fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3 alle istituzioni educative, scolastiche e universitarie, per le finalità di cui all’articolo 1, commi 2, lettere a -bis ), del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, a valere sulle disponibilità di cui all’articolo 122, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, nel limite di 5 milioni di euro per l’anno 2021″.