Sentenza Cassazione su scuola paritaria cattolica: “deve pagare l’IMU”
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso di una scuola paritaria cattolica, comprendente studenti di materna, elementare e media, per quanto riguarda l’esenzione dal pagamento dell’IMU sull’immobile. Il ricorso dell’istituto era stato motivato dal fatto che comunque la retta effettivamente pagata dalle famiglie era nettamente inferiore rispetto al costo medio di mercato sostenuto dagli studenti in gran parte delle altre scuole paritarie italiane.
Ma la cassazione non ha tenuto conto, o meglio, ha ritenuto poco influente ai fini dell’accoglimento del ricorso, non solo che in altre scuole le rette siano più care, ma soprattutto del disavanzo della scuola cattolica in questione, non necessariamente giustificato dal prezzo delle rette mensili basse. La scuola infatti si era difesa presentando il bilancio a dimostrazione del fatto che le entrate fossero più basse delle uscite e dunque il pagamento della retta poteva essere considerato simbolico, anche comparandolo con i prezzi medi di mercato di altri istituti cattolici. Questo secondo la Corte non è sufficiente a stabilire che i bassi costi per il servizio offerto possano essere considerati “simbolici”.
Esenzione IMU scuole paritarie: cosa dice la legge
In questo caso, come stabilito dai giudici il disavanzo di bilancio, cioè il fatto che le uscite superavano le entrate, anche per quanto riguardava gli elevati costi del personale, non adeguatamente compensati dalla retta per l’iscrizione, non è una giustificazione all’accoglimento del ricorso. Poco importante la perdita economica per stabilire che effettivamente l’istituto non sia di natura commerciale, e quindi che sia obbligato a pagare l’imposta sugli immobili. La legge infatti stabilisce che, per l’esenzione dal pagamento dell’IMU, le scuole paritarie, comprese quelle religiose, debbano essere considerati “enti non commerciali“.
Per ottenere questa definizione, occorre principalmente che il servizio educativo venga offerto o gratuitamente o in cambio di un pagamento considerato “simbolico”. Cioè, la retta non deve superare il 50% dei costi di servizio, altrimenti scatta in automatico l’obbligo di pagamento dell’imposta municipale sugli immobili. Numerosi sono i ricorsi presentati ogni anno dalle scuole cattoliche, e si era già espressa la Cassazione su questo tema con l’ordinanza 35123 del 2022, stabilendo che: gli automatismi di applicazione delle imposte debbano scattare soltanto nel momento in cui si supera l’importo medio stabilito. Mentre l’esenzione non deve più essere automatica, ma stabilita di volta in volta in base all’esame dei costi di servizio rapportati alle rette.